Dato il gran numero di istanze respinte inoltrate dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps in relazione al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro e della relativa integrazione di 150 euro previste dagli articoli 33 del “Decreto aiuti” e 20 del D.L. n. 144/2022, con il messaggio n. 317 del 19 gennaio 2023 l’Istituto interviene a fornire un quadro riepilogativo della normativa in oggetto e a chiarire le modalità di presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 33 del D.L. n. 50/22, l’art. 2 del D.M. 19 agosto 2022 riconosce un’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e di quelli iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai DD.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96 che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo D.L e abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
In seguito il D.L. n. 144/22, all’articolo 20, prevede un incremento dell’indennità di 150 euro per chi, nel periodo d’imposta 2021, abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (per questi ultimi, l’Istituto rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022).
Ai fini della verifica del requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata; ne deriva che il valore reddituale in oggetto è quello rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1, colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).
Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, l’assicurato è tenuto a dichiarare la propria iscrizione alle rispettive Gestioni Inps al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Aiuti) e di essere titolare di partita IVA attiva alla medesima data.
Con riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, le categorie di lavoratori destinatari delle indennità sono:
Sono esclusi, invece dal beneficio, gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali.
La procedura utilizzata dall’Istituto per verificare le domande pervenute è stata attuata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e previsti dalla normativa, con motivazioni il cui dettaglio è riportato in allegato al messaggio in oggetto.
Il termine, non perentorio, per proporre istanza di riesame è di novanta giorni, decorrenti dal 19 gennaio 2023 ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva.
L’interessato può quindi presentare richiesta di riesame accedendo alla medesima sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda, in cui è presente il tasto “Chiedi riesame” che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
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