Una legge ad hoc per le start up innovative

Pubblicato il 20 dicembre 2012
Con alcuni correttivi, tendenti a migliorare l'appeal, l'articolo 25 del D.L. Sviluppo-bis (n. 179/2012) come risultante dalla legge di conversione (n. 221/2012), si presta a fare da traino al miglioramento della situazione economia del paese con interessanti benefici per le start up innovative. Le modifiche consentono anche nuovi sbocchi per l'occupazione.

Il progetto “Start up innovative” ha raggiunto trionfalmente il traguardo. Nel giro di pochi mesi  il legislatore italiano è riuscito a costruire la disciplina idonea per “contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale” ma anche “per attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero”.


E' infatti definitiva l'approvazione, con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 – Misure urgenti per la crescita – e con esso anche la norma (articolo 25) che regola la nascita delle start up, nuovi enti societari caratterizzati da una disciplina semplificata.


Tutte le start-up innovative e gli incubatori certificati devono essere iscritti in una apposita sezione  del registro delle imprese: l'iscrizione è condizione necessaria per acquisire il diritto di applicare la disciplina agevolativa.


Inoltre, dall'iscrizione nella sezione speciale, deriva anche l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria previsti per gli adempimenti riguardanti le iscrizioni al registro Imprese, nonché dal diritto annuale alle Camere di commercio. Ciò purchè vengano mantenuti i requisiti previsti dalla legge per poter essere annoverati tra le start-up innovative e gli incubatori certificati.


In ogni caso, il beneficio non dura oltre il quarto anno di iscrizione.


START UP INNOVATIVA


Cos'è?

Si tratta di società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Come si individua una start up?
I soci, persone fisiche, devono detenere la maggioranza di quote od azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci, al momento della costituzione e per i 24 mesi successivi.
E' costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi.
Ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia.
Il totale del valore della produzione annua, risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro.
Non distribuisce, e non ha distribuito, utili.
Ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (nella versione originaria era previsto il solo oggetto esclusivo).
Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

L'impresa in questione si deve contraddistinguere per almeno uno dei seguenti requisiti:

-> dedicare a spese in ricerca e sviluppo il 20% o più del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (in origine il tetto minimo di spesa era fissato al 30%);


-> avere almeno un terzo della forza lavoro complessiva formata da personale con dottorato di ricerca o in possesso di laurea con almeno tre anni di ricerca certificata in Italia o all’estero;


-> essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.


Per quanto riguarda le spese in ricerca e sviluppo, le novità introdotte dalla legge di conversione ammettono tra esse:

IMPRESE GIA' ESISTENTI

Per le società già costituite, viene disposto che, se in possesso dei requisiti necessari, possono fruire della disciplina delle start up  qualora, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge conversione, depositino presso l’Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che certifichi il possesso di detti requisiti.


Effetti → sono considerate start up
  • per un periodo di quattro anni se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti,
  • per un periodo di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti,
  • per un periodo di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

START UP SOCIALI

Si considerano start up a vocazione sociale quelle che operano esclusivamente nei campi:


dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza socio-sanitaria, dell'educazione, istruzione e formazione, della valorizzazione del patrimonio culturale, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella formazione extra-scolastica.

INCUBATORE DI START UP INNOVATIVE


Cos’è?

Una società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Viene denominata incubatore certificato.

Requisiti:
disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate per accogliere start-up innovative
disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi
essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente
avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative
avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.

AGEVOLAZIONI PER ATTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI AI COLLABORATORI


Se le start-up innovative e gli incubatori certificati assegnano ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori strumenti finanziari o ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché diritti di opzione per l’acquisto di tali strumenti finanziari, viene stabilito che il reddito di lavoro da essi derivante non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali che contributivi.


E' però necessario che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato.


AGEVOLAZIONI PER PERSONALE DIPENDENTE


Le start-up innovative e gli incubatori certificati beneficiano di un credito di imposta, ai sensi dell'articolo 24, D.L. n. 83/12, convertito in L. n. 134/2012, pari al 35% del costo aziendale (con un limite di euro 200.000 annui) per l'assunzione di personale altamente qualificato a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato.


Costituisce ulteriore agevolazione il fatto che, ai fini della concessione del credito d’imposta, la documentazione presentata dalla start up non sarà sottoposta a controlli o soggetta a certificazione da parte del collegio sindacale o del revisore contabile; inoltre il credito d’imposta viene concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.


Con riferimento ai contratti a tempo determinato ed a quelli di somministrazione a tempo determinato, vigono le seguenti regole:


-> le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che sottendono alla stipula di un contratto a termine si danno per sussistenti se tale contratto viene sottoscritto da una start-up innovativa, per lo svolgimento di attività riguardanti l’oggetto sociale della stessa


-> è ammesso stipulare il contratto sia per periodi di tempo da sei mesi a trentasei mesi che per un periodo inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente


-> in deroga al limite di durata massima di 36 mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti può essere stipulato per la durata di 1 anno, a patto che sia sottoscritto presso la DTL competente per territorio


-> non è obbligatorio effettuare pause tra un contratto a tempo e l'altro


-> non vige alcuna delle limitazioni quantitative imposte dalla normativa vigente alle altre imprese.


Tutto ciò ha valore per i primi 4 anni di vita della nuova società e per i periodi limitati per le altre.


I contratti collettivi, anche a livello decentrato, hanno facoltà di fissare i minimi tabellari e la parte variabile della retribuzione, nonché le misure per l'organizzazione del lavoro.


SCONTI FISCALI


Sia le persone fisiche che i soggetti Ires possono fruire, per il triennio 2013-2015, di sconti fiscali Irpef ed Ires qualora investano in start up.


Persone fisiche – Dall'Irpef lorda, i singoli possono detrarre il 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative. In assenza di capienza d’imposta nell’anno dell’investimento, il contribuente può portare in detrazione negli esercizi successivi quanto non detratto nel periodo d’imposta di riferimento, ma non oltre il terzo.


L'importo massimo detraibile, in ciascun periodo d’imposta, è pari a 500.000 euro; l'investimento  deve essere mantenuto per almeno due anni. La cessione anticipata comporta la decadenza dal beneficio.


Soggetti Ires – Alle imprese è consentito dedurre dal reddito imponibile il 20% della somma investita in start up innovative.


L’investimento massimo deducibile non può superare, in ciascun periodo d’imposta, euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni.
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