Una legge ad hoc per le start up innovative
Pubblicato il 20 dicembre 2012
Con alcuni correttivi,
tendenti a migliorare l'appeal, l'articolo 25 del D.L. Sviluppo-bis (n.
179/2012) come risultante dalla legge di conversione (n. 221/2012), si
presta a fare da traino al miglioramento della situazione economia del
paese con interessanti benefici per le start up innovative. Le
modifiche consentono anche nuovi sbocchi per l'occupazione.
Il progetto “Start up innovative” ha raggiunto trionfalmente il
traguardo. Nel giro di pochi mesi il legislatore italiano è
riuscito a costruire la disciplina idonea per “contribuire allo sviluppo di una
nuova cultura imprenditoriale” ma anche “per attrarre in Italia talenti e
capitali dall'estero”.
E' infatti definitiva l'approvazione, con legge n. 221 del 17 dicembre
2012, del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 – Misure urgenti per
la crescita – e con esso anche la norma (articolo 25) che regola la nascita delle start up,
nuovi enti societari caratterizzati da una disciplina semplificata.
Tutte le start-up innovative e gli incubatori certificati devono essere iscritti in una apposita
sezione del registro delle imprese: l'iscrizione
è condizione necessaria per acquisire il diritto di applicare la
disciplina agevolativa.
Inoltre, dall'iscrizione nella sezione speciale, deriva anche
l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria previsti
per gli adempimenti riguardanti le iscrizioni al registro Imprese,
nonché dal diritto annuale alle Camere di commercio. Ciò purchè vengano
mantenuti i requisiti previsti dalla legge per poter essere annoverati
tra le start-up innovative e gli incubatori certificati.
In ogni caso, il beneficio non dura oltre il quarto anno di iscrizione.
START UP INNOVATIVA
Cos'è?
Si tratta di società di capitali,
costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione. |
Come si individua una start up?
I soci, persone fisiche,
devono
detenere la maggioranza
di quote od azioni rappresentative del capitale
sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci, al
momento della costituzione e per i 24 mesi successivi. |
E' costituita e svolge
attività d’impresa da non
più di quarantotto mesi. |
Ha la sede principale dei
propri affari e interessi in
Italia. |
Il totale del valore della
produzione annua, risultante dall’ultimo bilancio
approvato entro sei
mesi dalla chiusura dell’esercizio, non
deve essere superiore a 5
milioni di euro. |
Non distribuisce, e
non ha distribuito, utili. |
Ha, quale oggetto sociale esclusivo
o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
(nella
versione originaria era previsto il solo oggetto esclusivo). |
Non è stata costituita da una
fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di
ramo di azienda. |
L'impresa in questione si deve
contraddistinguere per almeno
uno dei seguenti requisiti:
-> dedicare a spese
in ricerca e sviluppo il 20% o più del maggiore valore fra
costo e valore totale della produzione (in origine il tetto minimo di
spesa era fissato al 30%);
-> avere almeno un terzo
della forza lavoro complessiva formata da personale con
dottorato di ricerca o in possesso di laurea con almeno tre anni di
ricerca certificata in Italia o all’estero;
-> essere titolare
o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale
relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia
di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Per quanto riguarda le spese
in ricerca e sviluppo, le novità introdotte dalla legge di
conversione ammettono tra esse:
- le spese
per lo sviluppo precompetitivo e competitivo, come la sperimentazione,
la prototipazione e sviluppo del business plan,
- le spese
per servizi di incubazione forniti da incubatori certificati,
- i costi
lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle
attività di ricerca e sviluppo, compresi soci ed amministratori,
- le spese
legali per la registrazione e protezione di proprietà industriale,
termini e licenze d'uso.
IMPRESE
GIA' ESISTENTI
Per le società già
costituite, viene disposto che, se in possesso dei
requisiti necessari, possono
fruire della disciplina delle start up qualora, entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge conversione, depositino presso
l’Ufficio del registro delle imprese
una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che certifichi il possesso di
detti requisiti.
Effetti → sono
considerate start up
- per un periodo di quattro anni
se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni
precedenti,
- per un periodo di tre anni, se
è stata costituita entro i tre anni precedenti,
- per un periodo di due anni, se
è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
|
START
UP SOCIALI
Si considerano start up
a vocazione sociale quelle che operano esclusivamente nei
campi:
dell'assistenza sociale,
dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza socio-sanitaria,
dell'educazione, istruzione e formazione, della valorizzazione del
patrimonio culturale, nella formazione universitaria e
post-universitaria, nella formazione extra-scolastica.
INCUBATORE DI START UP
INNOVATIVE
Cos’è?
Una società di capitali,
anche
in forma cooperativa,
di diritto italiano ovvero una Societas Europaea,
residente in Italia, che offre
servizi per sostenere la nascita e lo
sviluppo di start-up innovative. Viene denominata
incubatore
certificato. |
Requisiti:
disporre di strutture, anche
immobiliari, adeguate
per accogliere start-up innovative |
disporre di attrezzature adeguate
all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla
rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi |
essere amministrato o diretto da
persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e
innovazione
e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente |
avere regolari rapporti di
collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni
pubbliche
e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a
start-up innovative |
avere adeguata e comprovata
esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative. |
AGEVOLAZIONI PER
ATTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI AI COLLABORATORI
Se le start-up innovative e gli incubatori certificati assegnano ai propri
amministratori, dipendenti o collaboratori strumenti finanziari o ogni altro
diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di
strumenti finanziari o diritti similari, nonché diritti di opzione per
l’acquisto di tali strumenti finanziari, viene stabilito che il reddito di lavoro da essi
derivante non concorre alla formazione del reddito imponibile
dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali che contributivi.
E' però necessario che tali strumenti finanziari o diritti non siano
riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato,
dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente
controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore
certificato.
AGEVOLAZIONI PER
PERSONALE DIPENDENTE
Le start-up innovative e gli incubatori certificati beneficiano di un credito di imposta,
ai sensi dell'articolo 24, D.L. n. 83/12, convertito in L. n. 134/2012,
pari al 35% del costo
aziendale (con un limite di euro 200.000 annui) per l'assunzione di personale
altamente qualificato a tempo indeterminato, compreso
quello assunto attraverso i contratti di apprendistato.
Costituisce ulteriore agevolazione il fatto che, ai fini della
concessione del credito d’imposta, la documentazione presentata dalla
start up non sarà sottoposta a controlli o soggetta a certificazione da
parte del collegio sindacale o del revisore contabile; inoltre il
credito d’imposta viene concesso in via prioritaria rispetto alle altre
imprese.
Con riferimento ai
contratti a tempo determinato ed a quelli di somministrazione a tempo
determinato, vigono le seguenti regole:
-> le ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
che sottendono alla stipula di un contratto a termine si danno per
sussistenti se tale contratto viene sottoscritto da una
start-up innovativa, per lo svolgimento di attività riguardanti
l’oggetto sociale della stessa
-> è ammesso stipulare il contratto sia per periodi di
tempo da sei mesi a trentasei mesi che per un periodo
inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale
vigente
-> in deroga al limite di durata massima di 36 mesi, un ulteriore
successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi
soggetti può essere stipulato per la durata
di 1 anno, a patto che sia sottoscritto presso la DTL
competente per territorio
-> non
è obbligatorio effettuare pause tra un contratto a tempo e
l'altro
-> non
vige alcuna delle limitazioni quantitative imposte dalla
normativa vigente alle altre imprese.
Tutto ciò ha valore per i primi 4 anni di vita della nuova società e
per i periodi limitati per le altre.
I contratti collettivi, anche
a livello decentrato, hanno facoltà di fissare i minimi
tabellari e la parte variabile della retribuzione, nonché le misure per
l'organizzazione del lavoro.
SCONTI FISCALI
Sia le persone fisiche che i soggetti Ires possono fruire, per il triennio 2013-2015,
di sconti fiscali Irpef ed Ires qualora investano in start up.
Persone fisiche
– Dall'Irpef lorda, i singoli possono detrarre il 19% della somma investita nel
capitale sociale di una o più start up innovative. In assenza di
capienza d’imposta nell’anno dell’investimento, il contribuente può
portare in detrazione negli esercizi successivi quanto non detratto nel
periodo d’imposta di riferimento, ma non oltre il terzo.
L'importo massimo detraibile, in ciascun periodo d’imposta, è pari a
500.000 euro; l'investimento deve essere mantenuto per almeno
due anni. La cessione anticipata comporta la decadenza dal beneficio.
Soggetti Ires –
Alle imprese è consentito dedurre dal reddito imponibile il 20% della somma investita
in start up innovative.
L’investimento massimo
deducibile non può superare, in ciascun periodo d’imposta, euro
1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni.