Il “Settore Analisi e Strategie” dell’Agenzia delle entrate dirama un nuovo documento, del 22 dicembre 2011, che reca le risposte fornite dalle Entrate su quesiti formulati per posta o in occasione di incontri con Associazioni di categoria. Le precisazioni riguardano prevalentemente i dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio.
Trovano posto in un documento emesso il 22 dicembre 2011 le ultime delucidazioni delle Entrate in materia di comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva, istituita con il D.L. n. 78/2010, per gli anni 2010 e 2011.
E’noto che il regime per il 2010, speciale, contempla le operazioni Iva di importo pari o superiori a 25.000 euro mentre, successivamente al 2010, il limite che obbliga alla comunicazione è fissato a 3.000 euro (3.600 per commercio al dettaglio).
Le date: l’adempimento relativo al 2010, dopo le proroghe, va eseguito al 31 gennaio 2012; per le operazioni rilevanti Iva del 2011, invece, il termine temporale è il 30 aprile (*).
Attività di locazione/noleggio veicoli
1. Le operazioni inerenti l’attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili da prendere in considerazione ai fini dell’obbligo comunicativo sono quelle a partire dal 21 novembre 2011, essendo con il provvedimento avente medesima data che è sorto l’onere per gli operatori commerciali del settore.
Ai fini dello spesometro, invece, permane l’obbligo per l’anno 2010 e per il periodo fra il 1° gennaio e 20 novembre 2011.
2. Nella categoria degli “altri veicoli” vanno indicati beni mobili registrati oggetto di noleggio, eccetto quelli usati per lavoro che hanno subito modifiche tali da non essere più utilizzabili per la normale circolazione o navigazione aerea o marittima.
3. Gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio in via marginale non sono esclusi ma soggiacciono all’obbligo dell’invio; si specifica che per l’attività di noleggio marginale sarà effettuata comunicazione ai sensi del provvedimento del 21 novembre 2011 mentre per l’attività prevalente varrà l’obbligo ex provvedimento 22 dicembre 2010.
Inoltre, in caso di obbligo sia della comunicazione riferita al noleggio/locazione che a quella dello spesometro è possibile effettuare due distinti invii nelle diverse scadenze fissate. In alternativa, è anche ammesso cumulare l’invio ossia fare una sola comunicazione nella scadenza prevista per i contratti di noleggio/locazione (31 gennaio 2102 per le operazioni del 2010).
4. Il contratto di noleggio avente durata inferiore al mese (per esempio, del caravan per il fine settimana) va incluso nella comunicazione dei dati. Nel campo relativo alla durata va inserito il valore “0” (zero).
5. L’esclusione dall’obbligo vigente per le società di leasing/noleggio quando i dati, riferiti alle operazioni, sono già oggetto di comunicazione autonoma all’Anagrafe tributaria ex art. 7, D.P.R. n. 605/1973, riguarda solo chi effettua il noleggio o la locazione ma non gli utilizzatori, ossia i clienti, che ne rimangono assoggettati.
6. In presenza delle condizioni richieste dalla legge, devono essere inserite nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate le prestazioni di noleggio di veicoli con conducente.
Compravendita di immobili
1. L’impresa edile che emette fatture di acconto e saldo riferite ad un immobile che sarà oggetto di successiva compravendita non effettuerà la comunicazione tranne nel caso in cui le fatture degli acconti vengono registrate in un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della vendita.
Contratti a corrispettivi periodici
1. La normativa, in caso di contratti a corrispettivi periodici, segnala che l’obbligo di comunicazione è legato al superamento o meno della soglia stabilita (25.000 per il 2010, 3.000 per il 2011) con riferimento agli importi dei corrispettivi dovuti nell’anno solare.
Può però accadere che il corrispettivo annuale non sia determinabile (ad esempio, quando nel contratto di agenzia la percentuale della provvigione viene determinata alla conclusione dell’operazione); le istruzioni dell’Agenzia, in questa particolarità, chiariscono che l’obbligo di comunicazione vige se l’importo dei corrispettivi dovuti in un anno solare supera o risulta pari alla soglia stabilita.
2. Per il contratto a corrispettivi periodici comprendente più annualità ( ad esempio, il contratto di manutenzione ed assistenza periodica) dove è specificato l’importo annuo dovuto, deve farsi riferimento a questo dato per verificare se, in caso di superamento della soglia, occorre effettuare l’adempimento comunicativo.
3. Per il contratto di fornitura di servizi contabili ed amministrativi, qualora sia reso verso uno stesso cliente, si ravvisa l’ipotesi di contratti collegati quando esistono più contratti distinti per tipologia di operazione svolta (ad esempio: assistenza contabile, compilazione prospetto paga, trasmissione dichiarazioni). Nel record della comunicazione, relativo alla modalità di pagamento, va indicato “3” come corrispettivi periodici.
Contratti di appalto
1. In caso di contratti di appalto usati in edilizia, in cui è prevista la fatturazione a Stato Avanzamento Lavori (SAL) ed un corrispettivo globale, la difficoltà di individuare un corrispettivo dovuto per anno solare comporta che si deve provvedere ad inserirlo nella comunicazione se il corrispettivo riferito all’intera durata del contratto è superiore alla soglia fissata, senza che rilevino i vari Stati di avanzamento lavori.
Operazioni di autoconsumo
1. Rientrano nell’ambito oggettivo della comunicazione anche le operazioni di autoconsumo sempre che l’importo superi la soglia di rilevanza (oltre che la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa, come precisato nella circolare n. 24/2011).
Note di variazione
1. Si rammenta che nei record di dettaglio delle note di variazione relative ad operazioni di anni precedenti (record tipo 4 e 5), quando le note di credito vengono riportate con la lettera “C” si intende sempre una riduzione dell’imponibile o dell’imposta; quando le note di debito vengono riportate con la lettera “D” si intende sempre un aumento dell’imponibile o dell’imposta.
Per il primo anno di comunicazione, ossia le operazioni del 2010, non vanno inviate informazioni distinte per note di variazione riferite ad operazioni del 2009, non oggetto di trasmissione.
Corrispettivi
1. La comunicazione ha ad oggetto i corrispettivi percepiti cioè gli incassi registrati; in presenza di imprese in contabilità semplificata il riferimento può andare ai corrispettivi fatturati.
Esclusioni
1. La legge istituiva dello spesometro ha chiarito che non formano oggetto di comunicazione ai fini dello spesometro le operazioni che vengono già inoltrate all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’articolo 7, D.P.R. n. 605/1973. Ciò riguarda non solo i soggetti che hanno posto in essere le operazioni ma anche quelli che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi.
Si tratta dei contratti di assicurazione, le utenze (elettriche, idriche e del gas), i contratti di locazione e compravendita, le operazioni che rientrano nei modelli Intra, ecc.
Tra queste non rientrano, avverte l’Agenzia, le utenze telefoniche del 2010, se intestate a privati, perché ancora non vige l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria.
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(*) Il termine del 30 aprile 2012 è stato differito al 15 ottobre 2012, dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. 2012/56565 del 13 aprile 2012.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI |
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Art. 21 Provvedimento Agenzia Entrate 22 dicembre 2010 Provvedimento Agenzia Entrate 14 aprile 2011 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 – Art. 7, comma 2, lett. o) Circolare Agenzia Entrate 30 maggio 2011, n. 24 Provvedimento Agenzia Entrate 21 giugno 2011 Provvedimento Agenzia Entrate 16 settembre 2011 Documento Agenzia Entrate 11 ottobre 2011 Provvedimento Agenzia Entrate 21 dicembre 2011 Documento Agenzia Entrate 22 dicembre 2011 |
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