Attuata una delle misure previste dal “Decreto sviluppo” del 2011 che, attraverso uno stanziamento di fondi, avvia la concessione di nuovi incentivi per l'occupazione a favore di imprese situate nel Mezzogiorno. Queste possono fruire di un credito d'imposta se effettuano assunzioni di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. La misura è fruibile mediante compensazione.
E' rubricato “Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno” l'articolo 2 del D.L. n. 70/2011, convertito con Legge n. 106/2011, che prospetta vantaggi fiscali per le regioni del Mezzogiorno, in particolare al fine di promuovere la stabilità lavorativa nelle regioni più arretrate.
Le risorse, pari a 142 milioni di euro, sono state attinte dal Fondo Sociale Europeo attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali con il Piano d'Azione Coesione del 15 dicembre 2011.
Le 8 regioni beneficiarie dello stanziamento sono: Abruzzo (4 milioni di euro), Molise (1 milione di euro), Basilicata (2 milioni di euro), Campania (20 milioni di euro), Calabria (20 milioni di euro), Puglia (10 milioni di euro), Sicilia (65 milioni di euro), Sardegna (20 milioni di euro).
Lo schema di decreto attuativo, previsto dal comma 8 dell'articolo 2 suddetto, è stato presentato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed ha ricevuto il benestare della Conferenza Stato-Regioni in data 10 maggio 2012.
DESTINATARI DEL BONUS
Sono tutti i datori di lavoro che hanno assunto o assumono, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati con contratto a tempo indeterminato.
Le assunzioni devono avvenire nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Coloro i quali hanno assunto la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (ossia giugno 2011), conteggiano ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato come incremento della base occupazionale.
GLI ASSUNTI. REQUISITI
Deve forzatamente trattarsi di lavoratore svantaggiato o lavoratore molto svantaggiato.
LAVORATORE SVANTAGGIATO |
→ chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi → chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale → chi ha superato i 50 anni di età → chi vive solo con una o più persone a carico → chi è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat) → chi è membro di una minoranza nazionale |
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→ è colui che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi |
IL CREDITO D'IMPOSTA
Al datore di lavoro che ha occupato o occuperà nuova forza lavoro, viene riconosciuto un credito d’imposta, come di seguito specificato:
per ogni nuovo lavoratore svantaggiato assunto il credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione
per ogni nuovo lavoratore molto svantaggiato assunto il credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.
Per costi salariali, ai sensi del numero 15 dell'articolo 2, del Regolamento (CE) n. 800/2008, si intende l'importo totale effettivamente pagabile in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
Per calcolare il numero di assunti, per i quali fruire dello sconto fiscale, occorre determinare la
differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione.
Se i lavoratori sono stati o vengono assunti con contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato, ai fini del computo della base occupazionale, va effettuato il calcolo in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Si specifica che il calcolo dell'incremento della base occupazionale subisce il peso dei licenziamenti e delle diminuzioni di personale avvenuti in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO
L'utilizzo del credito d'imposta deve avvenire esclusivamente per compensazione, attraverso il modello F24.
Il funzionamento del meccanismo prevede che ogni Regione destinataria delle risorse, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto attuativo, stabilisca i modi e le procedure per la concessione dell'agevolazione.
I datori di lavoro interessati ad ottenere il credito d'imposta dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione di appartenenza; questa dovrà poi comunicare l'accoglimento della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.
L'interessato può compensare il credito a partire dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda ed entro due anni dalla data di assunzione del lavoratore.
Si ricorda che il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.
L’agevolazione fiscale non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap.
DECADENZA
Si produce la decadenza dal diritto di fruire del credito, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
La Regione darà avvio alla procedura di recupero di quanto indebitamente fruito, anche parzialmente, o nei casi di utilizzo del credito in misura superiore a quanto concesso.
La somma da restituire sarà maggiorata di interessi e sanzioni.
Nel caso in cui la decadenza sia dovuta all'accertamento di violazioni, il recupero del credito va effettuato dal momento in cui è stata commessa la violazione.
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