Ultimi chiarimenti per il corretto controllo delle compensazioni Iva

Pubblicato il 04 giugno 2010

La circolare n. 29 delle Entrate, con data 3 giugno 2010, sotto forma di domande e risposte, approfondisce le tematiche più salienti in materia di controllo delle compensazioni Iva insieme ad altri quesiti riguardanti la compilazione del modello F24.

Nella prima parte del documento vengono offerte le istruzioni per una corretta compilazione del modello di pagamento F24, soprattutto con riguardo alla modalità di esposizione delle compensazioni di crediti Iva da utilizzare nel caso in cui il contribuente decida di aderire al regime di tassazione di gruppo o quando sia interessato da operazioni straordinarie. Per beneficiare delle compensazioni di crediti è necessario che il modello F24 venga compilato correttamente e, a tal fine, rilevano le istruzioni rilasciate dall’Agenzia.

Di seguito le principali delucidazioni rilasciate.

A partire dal 1° gennaio di quest’anno, dalle nuove regole in materia di imposta sul valore aggiunto sono state introdotte alcune limitazioni all’utilizzo in compensazione dei crediti Iva annuali e trimestrali per importi superiori a 10mila e 15mila euro. Ai fini del raggiungimento dei suddetti limiti non si tiene conto delle compensazioni Iva interne, ma rilevano solo le esterne. L'Agenzia precisa che le compensazioni in F24 che non rientrano nei limiti indicati sono solo quelle usate per il pagamento di un debito Iva, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito Iva (appunto le cosiddette compensazioni interne). Le compensazioni esterne, cioè quelle usate per compensare un debito Iva precedente con un credito maturato in un secondo momento, concorrono invece ai fini del raggiungimento dei limiti dei 10mila e 15mila euro; ma devono essere “necessariamente” riportate nell’F24, escludendo quelle usate facoltativamente, per i pagamenti Iva periodici, in acconto e a saldo. Come evidenziato da alcuni esempi pratici riportati nella circolare n. 29/E, sono da considerare somme che concorrono al vincolo dei 10 mila e 15mila euro quelle compensazioni per le quali non esista la possibilità di esposizione in dichiarazione, ma solo la possibilità di essere eseguite con il modello di pagamento F24.

La circolare, inoltre, specifica l’utilizzo dei due codici identificativi: “62” e “61”.

Il codice “62”, denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito", deve essere utilizzato solo nelle ipotesi in cui il credito utilizzato non risulti dalla dichiarazione dell'utilizzatore.

Il codice “61”, denominato "soggetto aderente al consolidato", deve essere indicato anche quando il credito utilizzato dalla consolidante proviene in modo esclusivo o prevalente dalla posizione individuale della stessa capogruppo. Il codice fiscale della consolidante, quindi, si dovrà riportare sia nel campo "codice fiscale", in quanto utilizzatrice del credito, sia nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", in quanto cedente unica o della maggior parte del credito.

Infine, riguardo agli altri chiarimenti, l’agenzia delle Entrate specifica anche l’utilizzo del codice “60” per la rateazione delle somme dovute. Il codice identificativo denominato "garante/terzo datore", deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento, da parte del garante, dell'importo richiesto a seguito della decadenza dalla rateazione per insufficiente, omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata. Il versamento dell’importo dovuto dal garante non può essere eseguito tramite compensazioni con crediti, pena la mancata definizione dell’atto.

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