Entro il 28 febbraio 2024 i sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni finanziarie derivanti dal conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai percipienti nell’anno d’imposta 2023 e l’effettiva imposta dovuta sull’ammontare degli emolumenti stessi.
Il conguaglio di fine anno consiste in un’operazione matematica che evidenzia la differenza tra l’imposta netta dovuta sui redditi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta dal sostituito e quanto già trattenuto nel corso del rapporto di lavoro nei vari periodi di paga. Il risultato potrà essere a debito o a credito del contribuente a seconda rispettivamente che le somme trattenute mensilmente siano state inferiori o superiori.
Risultato dell’operazione |
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Conguaglio a debito |
Conguaglio a credito |
La ritenuta IRPEF trattenuta durante l'anno è inferiore a quella effettivamente dovuta. Pertanto, il sostituto d’imposta trattiene e versa l’ulteriore debito d’imposta del lavoratore. |
Il totale delle ritenute operate durante l’anno è superiore all’imposta netta effettivamente dovuta. In tal caso, si determina un credito a favore del lavoratore. Il sostituto d’imposta provvede al rimborso dell’imposta trattenuta in eccedenza. |
Nelle operazioni di conguaglio fiscale sono ricomprese tutte le somme e i valori erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 12 gennaio 2024 (c.d. principio di cassa allargato).
Il sostituto d’imposta potrà (qualora sia venuto a conoscenza da parte del sostituito ovvero nelle ipotesi di operazioni societarie) effettuare il conguaglio fiscale di fine anno anche con riferimento a redditi eventualmente erogati da altri soggetti.
Sono esclusi dalla base imponibile i seguenti importi:
Il trattamento integrativo è riconosciuto ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati nel caso in cui il reddito complessivo annuale non sia superiore a 15.000 euro.
Potrà essere riconosciuto anche ai percettori dei redditi in trattazione superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni d’imposta e l’imposta lorda o comunque non superiore a 1.200 euro annui.
Cosa succede in caso di non spettanza del trattamento integrativo?
Ebbene, in questo caso, dopo aver effettuato le operazioni di conguaglio, il datore di lavoro deve procedere al recupero del relativo importo che, ove sia di importo superiore a 60 euro, dovrà essere effettuato in otto rate di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
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