Ulteriori precisazioni sul termine ultimo di godimento dei Rol
Pubblicato il 07 giugno 2011
Il ministero del Lavoro, con la nota
9044/2011, torna sull’argomento dei Rol non goduti, rilasciando ulteriori importanti precisazioni oltre quelle già fornite con l’interpello n. 16/11.
Nello specifico, il Dicastero risponde ad un quesito sollevato dai Consulenti del Lavoro circa l’assolvimento degli obblighi contributivi indicati nell'interpello citato.
Nell’interpello, il Ministero aveva spiegato che gli adempimenti contributivi relativi a permessi Rol e festività soppresse - in caso di mancato godimento dei permessi, come pure nel caso del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai CCNL - vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il godimento. Cioè, l’obbligazione contributiva, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, deve essere individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
Ciò ha fatto sorgere un dubbio ai consulenti che, rivolgendosi di nuovo al ministero del Lavoro, hanno chiesto di conoscere l’esatto termine per la fruizione dei permessi Rol, per individuare di conseguenza il termine per adempiere agli obblighi contributivi.
Il Dicastero ha evidenziato la massima libertà nel fissare il termine per la fruizione dei permessi, sottolineando che il termine ultimo di godimento dei permessi Rol cui collegare l'insorgenza della relativa obbligazione contributiva (giorno 16 del mese seguente), può essere fissato sia dalla fonte contrattuale collettiva, di livello nazionale o aziendale, che da quella individuale.
Inoltre, ha aggiunto anche che non vi è alcuna previsione di obbligatoria registrazione sul Libro unico del lavoro (LUL) della valorizzazione previdenziale dei Rol scaduti e non goduti. L'unica annotazione obbligatoria sul LUL, riconducibile alla obbligazione contributiva riferita ai Rol, ai sensi dell'art. 39. comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008, è quella relativa alla trattenuta contributiva effettuata al dipendente al momento della corresponsione delle somme.
Da ultimo, il Lavoro conclude la nota asserendo che, ferme restando le eventuali sanzioni civili previdenziali in caso di tardivo e/o omesso versamento dei contributi per la mancata fruizione o per l'omessa monetizzazione dei Rol, nessuna sanzione pecuniaria amministrativa è erogata per omessa o tardiva registrazione sul LUL che recherà l'annotazione dell'avvenuta fruizione di permessi o della corrisposta indennità sostitutiva soltanto nel mese che le parti hanno concordemente pattuito.