Con il messaggio del 23 maggio 2023, n. 1900, l’Istituto Previdenziale fornisce ulteriori in seguito all’adozione del nuovo Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS, adottato con propria delibera n. 8 del 18 gennaio 2023.
I ricorsi relativi ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria dovranno essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza.
NOTA BENE: Tale termine si applica ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziali notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare n. 48/2023, dunque dal 17 maggio 2023.
Diversamente, con riferimento ai provvedimenti notificati anteriormente alla predetta data, continua ad applicarsi il termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa.
Al termine del regime transitorio in questione - relativamente ai ricorsi notificati in data anteriore al 17 maggio 2023 - le indicazioni fornite con il precedente messaggio n. 2939/2013 dovranno intendersi superate.
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