Come annunciato con nota del ministero della Giustizia del 28 ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 2 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 1° ottobre contenente misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, a norma dell'articolo 16-octies del Decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012.
Il testo definisce le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio del processo.
Nel provvedimento, viene precisato che spetta al presidente della corte di appello o del tribunale provvedere all’articolazione delle strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, e ciò tenendo conto del numero effettivo di giudici ausiliari o di giudici onorari, nonché del personale di cancelleria e di coloro che svolgono stage o la formazione professionale.
Gli uffici del processo vengono, quindi, assegnati a supporto di uno o più giudici professionali, tenuto conto, in via prioritaria, del numero delle sopravvenienze e delle pendenze, nonché, per il settore civile, della natura dei procedimenti e del relativo programma di gestione.
I presidenti di sezione, o i giudici delegati sono tenuti al coordinamento e al controllo dei vari uffici.
In capo ad una o più strutture possono essere accentrate anche attività di cancelleria che sarebbero di competenza di più sezioni, incluse le rilevazioni statistiche e la risoluzione delle problematiche derivanti dall'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dalla adozione di nuovi modelli organizzativi.
Al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria è stato affidato il compito di predisporre un modello standard di domanda di ammissione allo stage presso l’ufficio del processo, modello che verrà pubblicato sul sito internet del ministero della Giustizia entro novanta giorni dalla pubblicazione del Decreto in oggetto.
Il medesimo Dipartimento provvede, altresì, a predisporre un sistema informatico volto alla rilevazione dei dati inerenti le varie strutture, al fine di constatare le corti di appello e i tribunali presso i quali le stesse sono presenti, il numero delle strutture articolate presso ciascuno, le categorie dei soggetti che ne fanno parte, l'assegnazione di esse a supporto di uno o più magistrati, nonché l'eventuale articolazione di strutture accentrate.
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