Ufficio giudiziario piccolo a rischio condizionamenti. Rimessione del processo

Pubblicato il 06 maggio 2015 Con ordinanza n. 18647 depositata il 5 maggio 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha accolto la richiesta dell'imputato – impiegato di polizia – di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo egli rappresentato gravi situazioni locali in grado di ingenerare il legittimo sospetto e di menomare l'imparzialità del giudizio.

La Cassazione ha rinvenuto il fondamento di detta rischiesta, in considerazione di alcuni fatti obiettivi, secondo cui, sarebbero emersi nel corso del giudizio alcuni profili di responsabilità penale/disciplinare a carico di vari soggetti presso gli uffici giudiziari in questione (Pm, magistrati e avvocati), da cui era possibile dedurre – a prescindere dalla fondatezza o meno delle accuse - un clima di forte tensione locale.

Inoltre, date le piccole dimensioni della realtà di riferimento, sarebbe stato inevitabile l'incrocio dei personaggi coinvolti nei vari processi, compreso quello che vedeva imputato il poliziotto.

Per di più – ha poi rilevato la Cassazione – le specifiche vicende per cui si procedeva, avevano indiscutibilmente creato contrasti e tensioni tra l'imputato (con la particolare posizione che si è detto), il personale della procura e gli avvocati; questi ultimi, tra l'altro, attivamente implicati nella politica locale.

Per tutto ciò – ha concluso la Corte – vi è pertanto il rischio di seri condizionamenti dovuti, in particolar modo, allo specifico ruolo (dirigente di polizia) ricoperto dall'imputato all'interno della medesima comunità locale, tale da giustificare – non essendo altrimenti eliminabile, la remissione del processo presso altra sede giudiziaria ai sensi dell'art. 45 c.p.p.
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