La circolare n. 38/E/2010 del 23 giugno riporta le principali risposte fornite dall’agenzia delle Entrate ai quesiti sollevati dagli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in occasione della diretta Map del 3 giugno scorso, circa le principali novità di Unico 2010.
I temi riassunti nel documento di prassi agenziale sono vari e spaziano dalle recenti modifiche introdotte al reddito d’impresa, allo scudo fiscale, agli aiuti di Stato fino al tanto dibattuto tema degli studi di settore.
Con riferimento all’ampio capitolo dedicato al reddito d’impresa, l’agenzia delle Entrate ha tenuto a puntualizzare alcuni aspetti riguardanti la disciplina degli interessi passivi delle società di capitali; il trattamento degli interessi commerciali e degli interessi attivi su prestiti a dipendenti; il tema dell’Irap e degli impianti fotovoltaici.
Le precisazioni in materia di interessi passivi riguardano, in primo luogo, la corretta applicazione del meccanismo dell’indeducibilità Irpef ed Ires degli stessi, rispettando i limiti del Reddito operativo lordo (Rol, ex articolo 96 del Tuir). L’Agenzia ha, così, chiarito che per quanto riguarda gli interessi passivi espliciti su debiti commerciali, questi non rilevano ai fini delle limitazioni previste dall’articolo 96 del Tuir, trattandosi di interessi che sono inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in caso di regolazione differita delle transazioni commerciali. Allo stesso modo, non rilevano ai fini del Rol gli interessi impliciti fatturati dal fornitore. I limiti di deducibilità riguardano solo gli interessi che derivano da rapporti di natura finanziaria non anche commerciale.
Gli interessi attivi su prestiti a dipendenti, invece, vengono ricompresi nel calcolo del Rol in quanto originati da un rapporto con causa finanziaria, come già in precedenza ribadito dalla circolare n. 19/E/2009. Per l’Agenzia, tali interessi devono presentare particolari caratteristiche e cioè devono scaturire da una messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste obbligo di restituzione e su cui scatta una precisa remunerazione. Gli interessi passivi su depositi cauzionali per attività commerciali seguono le regole indicate per gli interessi espliciti su debiti commerciali, non avendo causa finanziaria poiché scaturenti da rapporti di natura commerciale e di conseguenza non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir.
Precisazioni vengono fatte anche riguardo al recupero degli interessi non dedotti in precedenti esercizi perché eccedenti la soglia di legge. L’Agenzia ammette la possibilità di deduzione non solo delle somme che eccedono i limiti del 30% del Rol, ma anche in presenza di interessi attivi che eccedono quelli passivi dell’esercizio. Cioè, si potrà dedurre nell’esercizio anche una quota di interessi passivi indeducibili riportati in avanti dagli esercizi precedenti non solo nel caso in cui vi sia capienza di Rol, ma anche con riferimento agli interessi attivi dell’esercizio. Le eventuali eccedenze di interessi passivi indeducibili dovranno essere indicate nel quadro Rf del modello Unico 2010 Società di Capitali.
Riguardo alle operazioni di sale e lease back, la circolare 38/E/2010 precisa che con riferimento alle cessioni di beni alla società finanziaria, avendo tali operazioni come oggetto un bene strumentale, esse possono generare, in capo al cedente, una plusvalenza che risulta imponibile ai sensi dell’articolo 86 del Tuir, o una minusvalenza deducibile ai sensi dell’articolo 101 dello stesso Testo unico.
In tema di Irap, infine, si afferma che le limitazioni alla deducibilità delle quote di ammortamento riferibili al terreno, previste dall’articolo 36 del Dl 223/06, operano anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Le citate limitazioni sono estese, cioè, anche ai leasing immobiliari, la cui quota capitale riferita all’area è da considerarsi non deducibile nel calcolo del tributo regionale.
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