Sostengono i giudici d’ultima istanza (sentenza 12002 del 22 maggio 2006) che la notifica dell’avviso d’accertamento non è valida – secondo le modalità previste dall’articolo 140 del codice di procedura civile, che presuppone la conoscenza del domicilio del destinatario e s’applica solo quando la notificazione non sia avvenuta per rifiuto di questo o per altre difficoltà oggettive - se l’ufficiale giudiziario, non trovando alcuno nel domicilio fiscale, abbia scritto sulla busta “destinatario sconosciuto”, senza prima svolgere indagini per reperirlo e limitandosi ad affiggere in Comune la copia degli atti con conseguente raccomandata. Qualora dagli atti processuali emerga nitidamente la non chiarezza o conoscenza del domicilio, l’atto andrà equiparato al mancato invio della raccomandata che chiude la procedura di notificazione come prevista dal richiamato articolo di codice.
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