Il Comune non può mettere i propri avvocati a disposizione di altri Enti pubblici. E’ prevista semmai per questi ultimi, ex art. 2 Legge n. 244/2007, la possibilità di istituire ex novo “come oggetto della reciproca cooperazione tra diverse amministrazioni interessate” una nuova struttura – sino ad allora insussistente - denominata Ufficio unitario di Avvocatura, da implementare con personale distaccato degli enti partecipanti, ai cui affidare l’esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti medesimi.
Quanto all’avvocato comunale, trattasi di una figura professionale la cui prestazione deve essere fornita in via esclusiva per l’Ente, quindi senza prevedere l’attribuzione di altri e diversi incarichi di tipo gestionale.
E’ dunque eccezionalmente ammessa l’assunzione, quali lavoratori subordinati, di avvocati iscritti al relativo Albo professionale, a condizione tuttavia che gli stessi siano posti alle dirette ed esclusive dipendenze di una p.a., la quale, a sua volta, attribuisca in via esclusiva la trattazione dei propri affari legali. Detto rapporto di esclusività si giustifica in virtù del particolare vincolo fiduciario che lega il professionista alla pubblica amministrazione, cui si ricollega altresì il principio di immedesimazione organica.
Sono questi i principi enunciati dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2731 del 7 giugno 2017.
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