UE: dal 2031 certificati digitali di esenzione Iva

Pubblicato il 19 febbraio 2025

Con comunicato stampa del 18 febbraio 2025 il consiglio Ecofin ha ufficializzato l'adozione di regolamenti che prevedono la sostituzione dei certificati cartacei attuali con un nuovo formato elettronico per la dichiarazione delle esenzioni dall'IVA nell'UE.

È previsto un periodo di transizione di un anno, durante il quale gli Stati membri potranno richiedere ancora le versioni cartacee insieme ai formati PDF.

Quindi, a partire dal 1° luglio 2031, si utilizzeranno sia i certificati di esenzione IVA digitali che quelli tradizionali, e dal 1° luglio 2032 verranno adottati esclusivamente documenti digitali.

I certificati cartacei impiegati per le merci non soggette a IVA saranno rimpiazzati da un formulario elettronico, facilitando e ottimizzando il processo per aziende e enti governativi quando queste merci sono importate a vantaggio di ambasciate, entità internazionali o forze militari.

Certificato elettronico di esenzione dall'IVA

L'8 luglio 2024 la Commissione europea ha rilasciato due proposte per sostituire l'attuale certificato cartaceo di esenzione IVA con una versione elettronica:

Questi documenti legislativi sono stati approvati il 18 febbraio 2024.

Modifica direttiva Iva per inserimento di certificato elettronico

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 stabilisce l'utilizzo di un certificato di esenzione in formato cartaceo, che deve essere firmato manualmente.

È essenziale trasformare il processo di creazione e presentazione di questo certificato in uno digitale, sostituendo il formato cartaceo con uno elettronico per ridurre la burocrazia e gli oneri amministrativi, oltre a diminuire i costi nel lungo periodo. I dati contenuti nel certificato elettronico dovrebbero riflettere quelli del certificato cartaceo come definito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

Gli Stati membri utilizzano un certificato elettronico per attestare che una transazione è idonea all'esenzione prevista dall'articolo 151, paragrafo 1, del primo comma. Il destinatario della cessione di beni o della fornitura di servizi che beneficia di tale esenzione emette il certificato e, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, lo firma digitalmente.

Ciò non si applica alle transazioni per le quali l'esenzione viene accordata tramite il meccanismo di rimborso, dove l'IVA è a carico dello Stato membro ospitante.

Nell'usare il certificato elettronico, lo Stato membro ospitante può decidere se utilizzare un certificato comune di esenzione dall'IVA e dalle accise ovvero due certificati distinti.

Regolamento di esecuzione

Vista la direttiva UE che introduce il requisito di un certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e la procedura elettronica all'elaborazione di tale certificato, per permettere agli Stati membri di avere la flessibilità necessaria per portare avanti la vasta gamma di progetti informatici già iniziati, è consentito loro di continuare ad usare il certificato cartaceo attuale per le transazioni che avvengono fino al 30 giugno 2032

L'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dovrebbe essere aggiornato per permettere l'impiego sia del certificato elettronico che di quello cartaceo durante un periodo di transizione.

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