Tutto quello che dirai non potrà essere usato contro di te
Pubblicato il 30 aprile 2015
Non si può certo affermare che Fabiano Seccanti sia un tipo piacevole:
indisponente e fastidioso quanto basta, è inviso anche ai colleghi con i
quali condivide il lavoro per un’agenzia che svolge servizi di
guardiania e portierato.
Sembra addirittura che il mese scorso abbia deciso di partecipare allo sciopero
indetto dall’organizzazione sindacale presso la quale è iscritto, al
solo fine di evitare il turno serale che non gli avrebbe permesso di
assistere alla partita di coppa della sua squadra preferita.
Potrebbero apparire perfide illazioni, in fin dei conti
lo sciopero era stato indetto e nessuno si può permettere di indagare il
motivo per il quale si partecipa; però l’astensione dal lavoro
terminava alle ore 20, mentre il nostro Fabiano ha “scioperato” per
conto suo fino alla mezzanotte…
Il titolare dell’azienda che opera nell’ambito della sicurezza
ha provveduto, nel termine di 5 giorni, alla contestazione
dell’illecito disciplinare e ha atteso le giustificazioni del lavoratore
(art. 7 della L. n. 300/70).
Quando sono pervenute, le controdeduzioni di Fabiano,
sebbene insopportabili e sgradevoli come chi le aveva scritte, non
contenevano epiteti offensivi o ingiuriosi, ma includevano una serie di
affermazioni poco veritiere.
Proprio per questo il titolare dell’azienda, forse anche
condizionato dalla pessima reputazione del proprio dipendente e dalle
rimostranze di colleghi e clienti, ha perso letteralmente le staffe e,
sulla base di quanto affermato da Fabiano negli scritti difensivi, ha
deciso di applicare la sanzione per la mancata prestazione lavorativa e
di avviare un ulteriore procedimento disciplinare per le frasi contenute
nella lettera di giustificazioni.
Nell’arbitrato che ne è scaturito dinanzi all’Ispettorato del lavoro,
il valido funzionario ministeriale, pur constatando di persona
l’antipatia del Seccanti e la non veridicità delle sue dichiarazioni, ha
evidenziato che la falsità di quanto affermato nelle controdeduzioni
non può assumere rilevanza disciplinare (Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
04/05/2005, n. 9262) e quindi la sanzione va riparametrata sulla sola
assenza ingiustificata.
Ma in fondo, sopportare pazientemente le persone moleste, non è forse una delle sette opere di misericordia spirituale?