Tutto quello che dirai non potrà essere usato contro di te

Pubblicato il 30 aprile 2015 Non si può certo affermare che Fabiano Seccanti sia un tipo piacevole: indisponente e fastidioso quanto basta, è inviso anche ai colleghi con i quali condivide il lavoro per un’agenzia che svolge servizi di guardiania e portierato.

Sembra addirittura che il mese scorso abbia deciso di partecipare allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale presso la quale è iscritto, al solo fine di evitare il turno serale che non gli avrebbe permesso di assistere alla partita di coppa della sua squadra preferita.

Potrebbero apparire perfide illazioni, in fin dei conti lo sciopero era stato indetto e nessuno si può permettere di indagare il motivo per il quale si partecipa; però l’astensione dal lavoro terminava alle ore 20, mentre il nostro Fabiano ha “scioperato” per conto suo fino alla mezzanotte…

Il titolare dell’azienda che opera nell’ambito della sicurezza ha provveduto, nel termine di 5 giorni, alla contestazione dell’illecito disciplinare e ha atteso le giustificazioni del lavoratore (art. 7 della L. n. 300/70).

Quando sono pervenute, le controdeduzioni di Fabiano, sebbene insopportabili e sgradevoli come chi le aveva scritte, non contenevano epiteti offensivi o ingiuriosi, ma includevano una serie di affermazioni poco veritiere.

Proprio per questo il titolare dell’azienda, forse anche condizionato dalla pessima reputazione del proprio dipendente e dalle rimostranze di colleghi e clienti, ha perso letteralmente le staffe e, sulla base di quanto affermato da Fabiano negli scritti difensivi, ha deciso di applicare la sanzione per la mancata prestazione lavorativa e di avviare un ulteriore procedimento disciplinare per le frasi contenute nella lettera di giustificazioni.

Nell’arbitrato che ne è scaturito dinanzi all’Ispettorato del lavoro, il valido funzionario ministeriale, pur constatando di persona l’antipatia del Seccanti e la non veridicità delle sue dichiarazioni, ha evidenziato che la falsità di quanto affermato nelle controdeduzioni non può assumere rilevanza disciplinare (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/05/2005, n. 9262) e quindi la sanzione va riparametrata sulla sola assenza ingiustificata.

Ma in fondo, sopportare pazientemente le persone moleste, non è forse una delle sette opere di misericordia spirituale?
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