La Corte costituzionale fa salva la fattispecie di litisconsorzio necessario previsto nel caso in cui ci siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, (codice delle assicurazioni private).
Per il Tribunale di Avezzano, chiamato a giudicare una causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un grave incidente stradale, la norma sarebbe contraria alla Costituzione, artt. 3, 24 e 111, nella parte in cui prevede una ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale: tale obbligo, per tale giudice, recherebbe una ingiusta complicazione nella risoluzione del sinistro, aggravando “oltre ogni ragionevole misura” la posizione dei danneggiati diligenti. Ancor più, aggiunge il Tribunale, quando si è di fronte ad sinistro di dimensioni catastrofiche, nel quale alcuni dei danneggiati sono stranieri ed altri sono difficilmente identificabili.
La sentenza della Corte costituzionale n. 329 dell’11 dicembre 2009 nel respingere le accuse sollevate dal rimettente, sottolinea come proprio nelle cause in discussione è necessario ricorrere al litisconsorzio per creare un rapporto di dipendenza tra i creditori nell’ambito dei rapporti tra assicurazione e più soggetti danneggiati dallo stesso sinistro. Inoltre la norma non è irragionevole perché il legislatore ha giustamente previsto che l’assicurazione “può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati”.
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