Il lavoro stagionale ha molti tratti in comune con il lavoro a termine ma anche alcune importanti differenze. Il lavoro stagionale racchiude tutte quelle attività svolte prevalentemente in determinati periodi dell’anno regolate da contratti connessi a ragioni climatiche o festività; diverge dal lavoro a termine in quanto ad esso non si applicano i limiti quantitativi del Dlgs 368/01 o il limite complessivo di 36 mesi di durata dei rapporti a termine.
Altre forme di contratto sono possibili per esigenze occasionali. Ad esempio: - il settore agricolo, del turismo e dei pubblici esercizi si possono avvalere di prestazioni occasionali di tipo accessorio da retribuire con i voucher del valore nominale di 10 euro; - il settore del turismo e dei pubblici esercizi possono utilizzare lavoratori per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni con contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni più rappresentative.
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