Dopo le disposizioni impartite con la circolare 43/2007, l’Inps, nel messaggio 8615/07, precisa che la nuova tutela economica della malattia opera per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal settore di attività e dalla qualifica funzionale al cui conseguimento l’apprendistato è finalizzato. Hanno diritto all’indennità di malattia, per gli eventi morbosi insorti dopo il 31 dicembre 2006, ma prima del 21 febbraio 2007, gli apprendisti che, pur non avendo inviato la certificazione di malattia all’Inps, abbiano recapitato l’attestazione al datore nei termini e secondo le modalità previste dal contratto collettivo di settore. Le aziende potranno conguagliare il trattamento di malattia corrisposto o quello spettante con i contributi dovuti all’Istituto per i dipendenti: se il trattamento economico regolato dal contratto collettivo è di importo superiore rispetto all’indennità a carico dell’Inps, lo stesso resta a carico del datore per la quota differenziale; se invece è di importo pari o inferiore al trattamento previdenziale spettante per legge, il contratto resta quiescente e si applica esclusivamente la disciplina legale. Inoltre permane l’obbligo dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme corrisposte a titolo di integrazioni.
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