Il tribunale di Milano ha ammesso che anche il compagno omosessuale del richiedente può ottenere l’iscrizione alla società assicurativa per l’assistenza sanitaria. Con sentenza n. 3113 del 15 dicembre 2009 il tribunale ha specificato che l’espressione “more uxorio” può contemplare sia il rapporto matrimoniale che una convivenza non formalizzata senza discriminare in base all’orientamento sessuale.
Nei fatti, un dipendente di una banca aveva adito il giudice perché la Cassa nazionale dell’istituto aveva negato l’estensione alla copertura assicurativa del compagno, in quanto persona dello stesso sesso. Il giudice di Milano ha fatto riferimento all’art. 3 della nostra Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vietano di effettuare discriminazioni basate sull’orientamento sessuale.
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