Al socio lavoratore di società cooperativa, avente natura artigiana riconosciuta dall'Albo delle imprese artigiane, al momento dell'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, è data facoltà di stabilire un ulteriore rapporto di lavoro con la stessa che può assumere, ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 3, comma 3, la forma di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale.
La scelta dell'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro è determinante ai fini del relativo inquadramento previdenziale. In particolare, l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo artigiano determina l'iscrizione nella Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani, fermo restando che ai fini del predetto inquadramento rileva, non solo la volontà delle parti come desumibile dagli accordi contrattuali, ma, in ossequio al principio di effettività del rapporto di lavoro, la modalità concreta di esecuzione dello svolgimento della prestazione.
L'Inps, con la circolare 17 febbraio 2021, n. 29, fornisce chiarimenti in merito alla tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana da iscrivere alla Gestione previdenziale speciale di appartenenza.
In particolare, in merito alla procedura di iscrizione dei soci che risultano iscritti all'Albo delle imprese artigiane, e in capo ai quali non risulta aperta una posizione assicurativa presso la Gestione FPLD o nella Gestione separata, le Strutture territoriali, al fine di garantire l'apertura delle posizioni assicurative in questione, procederanno con l'invio delle relative delibere.
Da ultimo, l'Istituto precisa che, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 3, il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci, che hanno optato per l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
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