Tutela lavori pubblica utilità estesa

Pubblicato il 18 febbraio 2017

L'Inail, con la circolare n. 8 del 17 febbraio 2017, analizza la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, che modificando la legge di Stabilità 2016, ha esteso l'operatività del Fondo di cui all’art. 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche al lavoro di pubblica utilità svolto nell’ambito di altre particolari fattispecie.

Nuovi tutelati

Il suddetto Fondo è già operativo per i lavori di pubblica utilità svolti da detenuti e internati; beneficiari di ammortizzatori; stranieri richiedenti asilo.

L’ambito del lavoro di pubblica utilità, limitato in un primo tempo ai procedimenti di competenza del giudice di pace, è stato progressivamente esteso per assicurare una idonea forma di riparazione in favore della collettività.

La Legge Bilancio 2017 prevede, ora come specifica la circolare n. 8/2017, che la copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, sia ulteriormente estesa anche alle seguenti figure:

Il Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato integrato di 3 milioni euro per l’anno 2017.

Soggetti promotori

L'assicurazione va attivata dai soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità, ossia i soggetti che hanno stipulato con il Ministero della Giustizia o con i presidenti dei Tribunali delegati le convenzioni per i lavori di pubblica utilità, come per esempio Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie, enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e volontariato, anche internazionali, che operano in Italia. Su di essi, infatti, ricade l'obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità.

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