La malattia è una delle cause di sospensione del rapporto di lavoro espressamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che gode di una particolare tutela sia sotto l’aspetto economico che sotto il profilo del diritto al mantenimento del posto di lavoro.
La tutela del lavoratore malato si manifesta, per l’appunto, su un duplice binario: la continuità della percezione della retribuzione; il mantenimento del posto di lavoro entro il c.d. periodo di comporto.
Sebbene l’insorgenza di uno stato morboso che comporti un’incapacità temporanea ed assoluta di rendere la prestazione lavorativa sia tutelato in primis dall’art. 2110, Codice Civile, incombono sul lavoratore una serie di obblighi ed adempimenti che, diversamente, possono pregiudicare sia il trattamento economico spettante, che la garanzia stessa di mantenimento del posto di lavoro.
Il lavoratore dipendente che accusi l’insorgenza di uno stato patologico ha l’obbligo
La legge e, più specificatamente, la contrattazione collettiva impongono al lavoratore ammalato di comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'assenza per malattia.
Generalmente l’obbligo di comunicazione deve intendersi distinto e preventivo rispetto al vero e proprio invio del c.d. certificato medico ovvero del numero di protocollo dello stesso e trova la propria ragione nel consentire al datore di lavoro di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero necessari.
Premesso, dunque, che è affidata alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire i tempi congrui per la comunicazione dello stato patologico, il datore di lavoro può comunque intervenire, per il tramite di un regolamento aziendale, a introdurre previsioni aziendali capaci di integrare i contenuti del CCNL, trovando, tale scelta, fondamento giuridico nell’art. 41 della Carta Costituzionale quale espressione del potere organizzativo del datore di lavoro e atto unilaterale – nel suo complesso – idoneo ad una migliore coesistenza delle realtà operanti nel luogo di lavoro.
Prescrizioni in materia di comunicazione dello stato di malattia – I CCNL più comuni |
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L’assenza e la prosecuzione d’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata, anche telefonicamente, all’azienda entro l’inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri e turnisti, salvo il caso di giustificato impedimento, al fine di consentire all’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. |
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Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro e di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal proprio medico curante; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 235 e 238 del CCNL. |
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In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno d’assenza (fine turno) comunicando il domicilio presso cui si trova se di verso da quello noto all’azienda e inviare entro il secondo giorno dall’inizio dell'assenza il protocollo del certificato medico. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda con le stesse modalità di cui al comma precedente. |
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Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare immediata notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia. |
L’omessa comunicazione dello stato di malattia nei termini contemplati dal CCNL ovvero dal regolamento aziendale può comportare l’integrazione di un’infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, pur allorquando il lavoratore abbia comunque trasmesso – in tempi successivi – il riferimento del certificato medico giustificativo dell’assenza, per violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 2104, Codice Civile, nonché dei doveri di correttezza e buona fede contemplati dagli artt. 1175 e 1176, Codice Civile.
La certificazione medica di malattia ha lo scopo di garantire al dipendente ammalato il diritto a non rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata prevista dell’evento morboso nonché di percepire il relativo trattamento economico.
Altresì il certificato medico, normalmente rilasciato dal medico curante – da ormai oltre dieci anni trasmesso telematicamente da quest’ultimo all’INPS –, ha lo scopo di legittimare l’assenza per il tramite di una idonea certificazione rilasciata da un soggetto estraneo al rapporto di lavoro nonché di comunicare ufficialmente all’Istituto previdenziale e al datore di lavoro lo stato patologico del dipendente.
Al fine di ottenere il rilascio del certificato, il lavoratore può, alternativamente, recarsi direttamente presso l’ambulatorio del medico (visita ambulatoriale) ovvero, laddove versi in condizioni di salute che non consentano uno spostamento, richiedere la visita presso il proprio domicilio.
In tale ultima ipotesi la visita medica dovrà essere eseguita, ai sensi dell’art. 20, D.P.R. 28 settembre 1990:
ATTENZIONE: La certificazione rilasciata, ivi incluso quanto riportato al campo "data visita", è un’attestazione del professionista. Il codice deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivino da constatazioni dirette e personalmente effettuate ovvero sulla base di documentazione oggettiva (es. referti medici). Non è possibile che vengano rilasciati certificati medici esclusivamente sulla base di quanto riferito dal paziente o da terzi su fatti che egli non abbia personalmente constatato, in quanto ciò rappresenterebbe – al limite – una mera raccolta anamnestica, insufficiente di per sé a formulare una diagnosi certificabile.
Il medico che rappresenti falsamente la realtà ovvero produca un’attestazione per fatti non rispondenti a quanto constatato produce una certificazione volutamente mendace per fatti o condizioni inesistenti integrando il reato di falso ideologico.
La certificazione medica rilasciata si compone di due sezioni:
I dati in essa contenuti sono necessari per individuare correttamente, in ossequio alle disposizioni amministrative contenute nella circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147, le giornate indennizzabili secondo quanto si dirà di seguito.
L’attestato di malattia telematico |
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Come sopra anticipato, a mente del paragrafo 3) della circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147, si evidenzia che:
NOTA BENE: Nei casi in cui la data visita del curante sia successiva alla data dichiarata dal lavoratore (per le visite ambulatoriali) ovvero sia successiva di oltre un giorno (per le visite domiciliari), le giornate intercorrenti dovranno essere considerate come non documentate e conseguentemente non indennizzabili. La decorrenza della validità del certificato e, dunque, della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare dalla data di rilascio del certificato stesso. Ciò vale sia per i certificati di inizio che per i certificati di continuazione ovvero di ricaduta. Ai fini del periodo di comporto, invece, il periodo verrà ritenuto unico.
Gli esempi
Visita ambulatoriale |
Visita domiciliare |
Dipendente accusa lo stato di malattia il giorno 10 ottobre. Il certificato va rilasciato in data 10 ottobre e non può retroagire di un giorno. L’invio del certificato telematico va effettuato entro il 12 ottobre (secondo giorno successivo al rilascio). Nel caso in cui la visita ambulatoriale sia effettuata in data 11 ottobre e nel certificato sia stato specificato che «dichiara di essere ammalato dal 10 ottobre» il conteggio dei tre giorni di carenza sarà da individuarsi nelle giornate dell’11/12/13 ottobre. Da 14 ottobre subentrerà l’indennità l’INPS. |
Dipendente accusa lo stato di malattia il giorno 10 ottobre. Il certificato è rilasciato in data 11 ottobre riportando «dichiara di essere ammalato dal 10 ottobre». L’invio del certificato telematico va effettuato entro il 13 ottobre (secondo giorno successivo al rilascio). Nel caso di visita domiciliare il conteggio dei tre giorni di carenza sarà da individuarsi nelle giornate del 10/11/12 ottobre. Da 13 ottobre subentrerà l’indennità INPS. |
Laddove nel certificato medico sia stato evidenziato che trattasi di patologia grave che richiede terapia salvavita, di malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio ovvero di stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, il lavoratore è esonerato dagli obblighi di reperibilità (Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 per i dipendenti del settore pubblico; D.M. 11 gennaio 2016 per i dipendenti del settore privato).
Obblighi di reperibilità |
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In caso di assenze dal lavoro per malattia, il dipendente pubblico o privato è obbligato a rispettare delle fasce orarie, giorni festivi o non lavorativi compresi, nelle quali può essere effettuata la visita medica di controllo da parte dell’INPS per la verifica della sussistenza dello stato di malattia. La permanenza del lavoratore presso il domicilio indicato nel certificato medico durante le sottoindicate fasce costituisce un obbligo per il lavoratore ammalato in quanto l’eventuale assenza integra un inadempimento sia nei confronti dell’Istituto previdenziale che nei confronti del datore di lavoro. |
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Lavoratori del settore pubblico |
Lavoratori del settore privato |
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 |
ATTENZIONE: Il lavoratore ha altresì l’obbligo di cooperare affinché le visite domiciliari possano essere consentite garantendo l’immediato ingresso del medico. L’inottemperanza a tale dovere, quale ad esempio il ritardo nell’apertura dell’ingresso dell’immobile, l’assenza del nome del lavoratore nel citofono o nella cassetta postale, la mancanza di specificità nell’indicazione del domicilio, comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico. |
Nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita di controllo domiciliare, il medico:
Il lavoratore che non si presenti alla visita medica di controllo o che non giustifichi la propria assenza, fatto salvo l’eventuale procedimento disciplinare per inadempimento contrattuale con possibile consequenziale applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, incapperà in un sistema sanzionatorio incrementale della seguente misura avendo a riferimento lo stesso evento morboso:
NOTA BENE: L’assenza alla visita medica di controllo comporta la perdita del diritto all’indennità di malattia sia a carico INPS che a carico dell’azienda, in quanto i contratti collettivi stabiliscono un’integrazione correlata all’indennità INPS sicché la perdita di tale ultimo diritto comporta il mancato riconoscimento conseguente dell’integrazione a carico del datore di lavoro.
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