Con il messaggio n. 913 del 14 marzo 2025 l’Inps fornisce precisazioni in merito all’esclusione del contributo addizionale NASpI per i lavoratori extra nei settori del turismo e della ristorazione.
Il contributo addizionale NASpI e il relativo incremento in caso di rinnovo non si applicano ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori extra, impiegati per servizi speciali di durata non superiore a tre giorni, nei seguenti settori.
Turismo e pubblici esercizi, come già previsto dalla normativa vigente;
Mense e ristorazione collettiva, con i seguenti codici ATECO:
Catering, con i seguenti codici ATECO:
L’Inps ha chiarito dunque che queste attività rientrano nel perimetro dei CCNL del Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi e, pertanto, devono essere incluse tra quelle esonerate dal versamento del contributo addizionale NASpI.
I datori di lavoro che dal 1° gennaio 2020 fino al 14 marzo 2025 hanno erroneamente versato il contributo addizionale NASpI e i relativi incrementi possono recuperare tali somme attraverso il flusso Uniemens, valorizzando il codice causale “L810”, che indica il recupero del contributo addizionale non dovuto.
Le istruzioni operative per il recupero, da effettuare, entro il mese di giugno 2025, sono le seguenti.
Se i lavoratori extra non risultano più in forza, il datore di lavoro dovrà inviare un flusso di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore, esponendo sempre il codice L810.
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