Trust liquidatorio a scapito del fallimento non riconoscibile

Pubblicato il 10 maggio 2014

La segregazione in frode al fallimento non può avere tutela

Ove la causa concreta del regolamento in trust sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa, a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento – che detta dettagliate procedure e requisiti a tutela dei creditori del disponente - l'ordinamento non può accordarvi tutela.

Il trust sopra descritto, infatti, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata determina l'effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d'impresa ed all'attivo fallimentare della società il patrimonio stesso.

Disconoscimento del trust

Ne consegue che il giudice che pronuncia la sentenza dichiarativa del fallimento deve provvedere incidenter tantum al disconoscimento del trust liquidatorio, il quale finisce per eludere artificiosamente le disposizioni concorsuali sottraendo al curatore la disponibilità dell'attivo societario.

E questo strumento, una volta accertata la relativa non riconoscibilità, non produce alcun effetto giuridico nel nostro ordinamento, restando tamquam non esset.

Questi assunti sono stati evidenziati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 10105 del 9 maggio 2014.
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