Trust liquidatorio a scapito del fallimento non riconoscibile

Pubblicato il 10 maggio 2014

La segregazione in frode al fallimento non può avere tutela

Ove la causa concreta del regolamento in trust sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa, a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento – che detta dettagliate procedure e requisiti a tutela dei creditori del disponente - l'ordinamento non può accordarvi tutela.

Il trust sopra descritto, infatti, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata determina l'effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d'impresa ed all'attivo fallimentare della società il patrimonio stesso.

Disconoscimento del trust

Ne consegue che il giudice che pronuncia la sentenza dichiarativa del fallimento deve provvedere incidenter tantum al disconoscimento del trust liquidatorio, il quale finisce per eludere artificiosamente le disposizioni concorsuali sottraendo al curatore la disponibilità dell'attivo societario.

E questo strumento, una volta accertata la relativa non riconoscibilità, non produce alcun effetto giuridico nel nostro ordinamento, restando tamquam non esset.

Questi assunti sono stati evidenziati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 10105 del 9 maggio 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy