Trust liquidatorio a scapito del fallimento non riconoscibile
Pubblicato il 10 maggio 2014
La segregazione in frode al fallimento non può avere tutela
Ove la causa concreta del regolamento in trust sia quella di
segregare tutti i beni dell'impresa, a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento – che detta dettagliate procedure e requisiti a tutela dei creditori del disponente - l'ordinamento non può accordarvi tutela.
Il trust sopra descritto, infatti, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata determina l'
effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d'impresa ed all'attivo fallimentare della società il patrimonio stesso.
Disconoscimento del trust
Ne consegue che il giudice che pronuncia la sentenza dichiarativa del fallimento deve provvedere
incidenter tantum al disconoscimento del trust liquidatorio, il quale finisce per eludere artificiosamente le disposizioni concorsuali sottraendo al curatore la disponibilità dell'attivo societario.
E questo strumento, una volta accertata la relativa non riconoscibilità, non produce alcun
effetto giuridico nel nostro ordinamento, restando
tamquam non esset.
Questi assunti sono stati evidenziati dalla Corte di cassazione nel testo della
sentenza n. 10105 del 9 maggio 2014.