Trust e società in crisi

Pubblicato il 30 maggio 2012 Note sul trust istituito da imprese in crisi (in funzione liquidatoria)” è il titolo dello Studio di Impresa n. 161-2011/I, approvato il 1° marzo 2012 dalla Commissione studi d’impresa del Notariato.

Nel testo, viene illustrato, in primo luogo, il nodo problematico dell’ammissibilità dell’istituzione di patrimoni separati da parte di società al di fuori dei casi previsti dalla legge. L’istituzione di un trust da parte di una società – si legge nello Studio – “desta infatti talune perplessità, legate alla circostanza che il codice civile, con la riforma del 2003, ha espressamente previsto – per le sole s.p.a. – la facoltà di separare parte del patrimonio attraverso l’istituzione di un patrimonio destinato”.

Secondo i notai, laddove la società si trovi in situazione di crisi o, comunque, non intenda più svolgere attività d’impresa, l'istituzione del trust sarebbe lecita in quanto non finalizzato allo svolgimento di attività d’impresa ma di un’attività in senso lato “liquidatoria” o “solutoria”.

Altro nodo problematico affrontato, riguarda la compatibilità tra trust e norme sulla liquidazione della società. Ci si chiede, cioè, se una società possa istituire un trust avente la medesima finalità dello scioglimento e messa in liquidazione anziché procedere direttamente con questi istituti. Da verificare anche se il trust possa essere istituito dalla società quando si trovi già in stato di liquidazione.

Analizzate diverse pronunce giurisprudenziali, lo studio conclude evidenziando una distinzione tra il trust istituito nel momento in cui l'impresa disponente è già insolvente, “da ritenersi radicalmente nullo ab origine” in quanto diretto a eludere le norme imperative sulla liquidazione concorsuale, e il trust istituito quando l'impresa non è insolvente, rispetto al quale la successiva dichiarazione di fallimento della stessa costituirebbe una causa sopravvenuta di "scioglimento" del trust medesimo.

In tale contesto, è pericoloso, per il professionista, l’affiancamento all’impresa in quelle ipotesi in cui il trust istituito nel momento di crisi risulti nullo per violazione di norme imperative. A rischio è la responsabilità disciplinare di cui all’articolo 28 della Legge notarile.
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