Costituire un trust al fine di sottrarsi al pagamento dei debiti privati non esclude quello di sottrarsi al pagamento dei debiti erariali.
E' stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un uomo contro la condanna impartitagli per sottrazione fraudolenta al pagamento della somma di oltre 350mila euro, pretesa a titolo di imposte sui redditi, sul valore aggiunto e sulle addizionali regionali.
L'imputato, in particolare, aveva istituito, subito dopo aver ricevuto notifica di diverse cartelle di pagamento, un trust volto a separare dal proprio patrimonio alcuni immobili a lui intestati, trust che apparentemente era destinato a garantire un reddito annuo alle figlie.
Lo stesso si era rivolto alla Corte di legittimità lamentando che la decisione di merito fosse affetta da un vizio di motivazione per quel che riguardava la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Secondo la sua difesa, ossia, la Corte di appello aveva desunto l'intenzione di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dalla natura simulata del negozio, confondendo l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo.
Tuttavia - aveva sottolineato – la simulazione ben poteva essere indirizzata a scopi diversi dall'evasione dell'imposta, come ad esempio la difesa del proprio patrimonio dalle pretese creditorie private, ma detta circostanza non era stata, a suo dire, sufficientemente presa in considerazione dai giudici di secondo grado.
Rilievo, questo, ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione – sentenza n. 2569 del 21 gennaio 2019 – la quale ha innanzitutto evidenziato come il ricorrente non avesse contestato la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo, sostanzialmente ammettendo la natura fraudolenta o comunque simulata del trust.
Orbene, in detto contesto, la motivazione della Corte di secondo grado non appariva affatto “manifestamente illogica”: l'intento fraudolento della costituzione del trust era desumibile per tabulas dalla semplice analisi della causa concreta ed il fine di sottrarsi al pagamento dei debiti privati non escludeva quello di sottrarsi al versamento dei debiti erariali.
Per contro, la tesi difensiva prospettata dall'imputato risultava debole, in quanto volta a sminuire il dato oggettivo della costituzione del trust subito dopo la notifica delle cartelle esattoriali, imponendo di desumere la finalità esclusiva della frode ai creditori privati che, alla data di costituzione del trust medesimo, non avevano ancora azionato il loro credito.
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