Trust autodichiarato Tassazione al trasferimento

Pubblicato il 27 ottobre 2016

Nel momento della costituzione di un trust “autodichiarato”, in cui sono conferiti immobili e partecipazioni, non si applica la tassazione proporzionale per i trasferimenti gratuiti, ma le sole imposte ipotecarie e catastale in misura fissa, non determinandosi in quel momento alcun trasferimento di beni e diritti.

Le imposte proporzionali sul trasferimento saranno, invece, dovute solo nel momento in cui il trust sarà effettivamente realizzato, ossia quando i beni vincolati oggetto del turst saranno trasferiti dal trustee ai beneficiari designati.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21614 depositata il 26 ottobre 2016, con la quale i giudici tornano sul tema della tassazione indiretta del trust e con la quale si smentisce non solo l'impostazione adottata dall'Agenzia delle Entrate, ma anche il precedente orientamento adottato dalla stessa Corte in alcune pronunce del 2015 e del 2016.

Precedente orientamento Imposta di donazione a prescindere

Il precedente orientamento adottato dalla Suprema Corte vedeva nella costituzione di un trust “l'istituzione di un vincolo di destinazione” a prescindere da ogni trasferimento, per cui l'imposizione doveva avvenire a prescindere dall'avveramento del presupposto impositivo dell'imposta sulle donazioni. In altri termini, per la Corte, il vincolo di destinazione che si realizza con l'atto istitutivo del trust andrebbe soggetto all'imposta di donazione come tale, indipendentemente da qualsiasi trasferimento di ricchezza o arricchimento e, dunque, anche nel caso di un trust "autodichiarato".

Nuovo orientamento Imposte applicate all'effettivo trasferimento dei beni

Nella sentenza n. 21614/2016, la Corte di Cassazione modifica l'ambito di inquadramento del trust “autodichiarato”, riconducendolo tra le liberalità indirette e riconoscendo che tramite tale contratto il disponente vuole beneficiare i soggetti prescelti in modo indiretto, ossia servendosi del trustee.

In altri termini, si tratterebbe di una “forma di donazione indiretta" con la quale il disponente stabilisce un futuro beneficio per i suoi discendenti.

Pertanto, secondo il nuovo orientamento della Corte, i beni vincolati nel trust “autodichiarato” non divengono di proprietà del trustee, ma rimangono nella sfera giuridica del disponente. Per tale ragione, non viene in essere il presupposto che determina l’applicazione dell’imposta di donazione, che è da ritrovarsi in “un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”. Ne deriva che l'imposizione dovuta al momento della costituzione del trust è quella dovuta in misura fissa e non quella dovuta in misura proporzionale.

Le imposte sul trasferimento saranno, dunque, applicate solo al momento dell'effettivo trasferimento dei beni e all'arricchimento dei beneficiari.

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