La costituzione del trust implica un vincolo di destinazione sui beni conferiti, sottraendo tali beni, seppur a titolo gratuito, ad azioni aggressive dei terzi. Ciò comporta il suo assoggettamento ad imposta di successione e donazioni in misura proporzionale.
E’ quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, confermando la decisione di primo grado e respingendo il ricorso di un contribuente, volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione delle maggiori imposte liquidate dall'Agenzia delle Entrate per la costituzione di un trust auto-dichiarato.
Respinte dunque le censure del ricorrente, secondo cui i giudici di primo grado avrebbero errato nel qualificare l’atto di costituzione del trust quale atto dispositivo a titolo gratuito, senza porre attenzione alla circostanza che nel caso specifico, essendovi identità tra disponente e trustee, non vi fosse alcuna movimentazione di ricchezza, neppure a titolo gratuito e venisse solo creato un vincolo dispositivo sui beni, tuttalpiù sottoponibile a tassazione di registro in misura fissa.
La Commissione regionale, con sentenza n. 5278 depositata il 9 dicembre 2015, dopo ampia disamina sulle caratteristiche e le finalità dell’istituto del trust, ne ha analizzato l’aspetto della tassazione ed ha osservato che l’art. 2 comma 47 D.l. 262/2006, che ha reintrodotto l’imposta di successione e donazioni, include nel suo ambito la “costituzione di vincoli di destinazione”, a prescindere dalla intenzione liberale o meno che muove il disponente.
Dal tenore letterale dunque, la norma include di per sé anche il trust auto- dichiarato in quanto idoneo a segregare i beni (nella fattispecie, immobili) sia rispetto al patrimonio personale del disponente, sia rispetto a quello dell’intestatario di tali beni, con la conseguente costituzione di un patrimonio con specifica autonomia giuridica.
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