Truffa nella vendita di strumenti finanziari. Il delitto si consuma al momento del default
Pubblicato il 10 dicembre 2013
Il delitto di truffa che abbia ad oggetto la vendita di titoli obbligazionari si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui il suddetto soggetto perde definitivamente il bene acquistato e cioè nel momento in cui è dichiarato il default del soggetto emittente.
E' quanto affermato dalla Suprema corte di legittimità nel testo della
decisione n. 49446 del 9 dicembre 2013 con riferimento ad un giudizio per truffa aggravata nella vendita di strumenti finanziari, nella specie dei Bond Cirio.
Nel testo della sentenza la Cassazione ha, altresì, puntualizzato che nel caso in cui la Corte di appello ritenga erroneamente che la prescrizione del reato sia maturata prima della sentenza di proscioglimento ex articolo 530/2 del Codice di procedura penale pronunciata nel giudizio di primo grado e, di conseguenza, ometta di decidere sull'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, la sentenza della Corte, ove impugnata dalla parte civile sotto il solo profilo della violazione di legge per erronea applicazione della normativa sulla prescrizione, va annullata con rinvio davanti allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'articolo 622 del codice di procedura penale.