Truffa e non indebita compensazione a carico del datore

Pubblicato il 04 novembre 2014 Con sentenza n. 45225 del 3 novembre 2014, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica contro la decisione con cui il Gup del Tribunale di Chieti aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'amministratore unico di una Srl che aveva presentato, con il mezzo telematico, un DM 10 in cui, contrariamente al vero, aveva dichiarato di aver corrisposto ad un proprio dipendente gli emolumenti dovuti allo stesso dall'Inps a titolo di assegni familiari.

Punita la falsa dichiarazione volta ad ottenere la compensazione dei debiti

Attraverso questa dichiarazione menzognera, l'imputato aveva omesso di pagare quanto dovuto a titolo di debito che aveva nei confronti dell'Inps per contributi previdenziali e assistenziali, ritenendoli conguagliati con il credito dallo stesso asseritamente vantato verso l'ente previdenziale.

Con la suo condotta, ossia, lo stesso aveva conseguito indebitamente un vantaggio patrimoniale, consistito nel veder compensato un debito nei confronti dell'Inps.

Il non luogo a procedere pronunciato dal giudice di merito era dipeso dalla sussunzione della condotta di specie nel reato di indebita compensazione, punibile solo con il superamento della soglia di punibilità di 50mila euro; soglia che, nel caso esaminato, non era stata superata.

Menzogna e ingiusto profitto: è truffa

Da qui l'impugnazione della Procura, secondo la quale doveva invece dirsi integrata un'ipotesi di truffa in considerazione della menzogna ovvero dell'indicazione di fatti non corrispondenti al vero idonei ad ottenere, da parte del destinatario, atti di disposizione patrimoniale tali da consentire il perseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.

Tesi che ha convinto anche la Cassazione la quale ha puntualizzato che qualora il datore non si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, ma dichiari falsamente di avere corrisposto ad un lavoratore dipendente un'indennità di disoccupazione, di maternità o, come nella specie, assegni familiari, a carico dell'ente di previdenza, così conseguendo l'ingiusto profitto di conguagliare il relativo importo con i contributi dovuti all'Inps, realizza il reato di truffa e non il reato di compensazione indebita.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prospetto informativo disabili 2025: come e quando inviarlo

15/01/2025

Processo penale telematico: nuove modifiche evolutive per la APP

15/01/2025

Corso cassazionisti 2025: bando in Gazzetta

15/01/2025

ISEE. Titoli di Stato e prodotti finanziari: cosa prevede il nuovo regolamento

15/01/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 gennaio 2025 (con Podcast)

15/01/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 31 gennaio 2025 (con Podcast)

15/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy