Truffa aggravata per il datore che finge la sospensione dell'attività produttiva
Pubblicato il 12 ottobre 2011
Con sentenza n.
36539 depositata l'11 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha confermato la decisione di condanna per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche disposta dai giudici di merito nei confronti di un datore di lavoro che aveva falsamente dichiarato di aver sospeso l'attività produttiva e aver anticipato per conto dell'INPS il trattamento di cassa integrazione per alcuni dipendenti.
Secondo i giudici di legittimità, in presenza di un vero e proprio ingiusto profitto consistente nell'indebito conguaglio di somme e dell'artificio rappresentato dall'aver allegato alla dichiarazione anche un verbale di consultazione sindacale, andava esclusa, nel caso in esame, la fattispecie di mera evasione contributiva di cui all'articolo 37 della legge 689/81 ed applicato il più grave reato della truffa aggravata.