Truffa a carico del prestanome

Pubblicato il 09 settembre 2011 E' stata confermata dai giudici di Cassazione – sentenza n. 33320 depositata l'8 settembre 2011 – la condanna per il reato di truffa ai danni di un ente pubblico irrogata dalle corti di merito nei confronti dell'amministrazione di una società che, di fatto, era solamente un prestanome della stessa.

Secondo gli Ermellini, “l'amministratore della società ancorché sia una mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione”. E' sufficiente, infatti, che il soggetto in questione sia consapevole che “dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino”.
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