Tribunale di Torino. Prime indicazioni su negoziazione assistita e separazione

Pubblicato il 26 febbraio 2015 Con provvedimento del 15 gennaio 2015, il Tribunale di Torino ha fornito una delle primissime interpretazioni in ordine alla recente Legge n. 162/2014, in materia di “negoziazione assistita” nella separazione e nel divorzio.

Il caso sottoposto al suo esame, in particolare, ha riguardato la mancata autorizzazione da parte del pubblico ministero, all’accordo raggiunto da due coniugi proprio a seguito di “negoziazione assistita”, poiché - a detta del Pm medesimo–le condizioni economiche concordate non avrebbero adeguatamente tutelato gli interessi del figlio.

In ipotesi del genere, la novella n. 162/2014 (art. 6 comma 2), prevede che il P.m. sia tenuto a trasmettere, entro cinque giorni, l’accordo non autorizzato al presidente del tribunale, il quale, a sua volta, fissa entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Ma la disposizione in questione – a detta del Tribunale – non è chiara, laddove non indichi espressamente l’organo dinnanzi al quale debba tenersi l’udienza di comparizione delle parti, e soprattutto, laddove non specifichi la portata del termine “provvede senza ritardo”, riferito al presidente del tribunale.

Con la pronuncia in esame, dunque, si è colta l’occasione per meglio definire la portata applicativa di detta dubbia disposizione, secondo una lettura che, da una parte, sia rispondente all’intento “degiurisdizionalizzante” della L. 162/2014 e, dall’altra, non escluda la funzione di autorizzazione e controllo del P.m., anche in ordine a nuovi accordi raggiunti. 

In particolare, la soluzione qui prospettata dal Tribunale, è quella secondo cui, una volta trasmesso l’accordo dal P.m., il presidente fissa l’udienza di comparizione, consentendo peraltro alle parti – qualora non intendano aderire pienamente ai rilievi forniti dal P.m. contestualmente alla mancata autorizzazione – di depositare in tempo utile ricorso ex 711 c.p.c., ex art. 4 Legge div. o ex art. 710 c.p.c. . In questo caso si avvia un nuovo procedimento giurisdizionale e l’accordo raggiunto in sede di “negoziazione assistita” si intende implicitamente rinunciato.

Se invece le parti, dinnanzi al presidente del tribunale, dichiarano di aderire pienamente ai rilievi del P.m.., lo stesso presidente – ed è qui che sta la “degiurisdizionalizzazione” - potrà direttamente autorizzare l’accordo.
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