Trattenute sindacali e obblighi di informazione

Pubblicato il 16 luglio 2020

L’INPS, con la circolare n. 85, pubblicata il 14 Luglio 2020, illustra le disposizioni normative di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 18 Febbraio 2020, n. 31, concernenti l’obbligo per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti un’informazione, precisa e puntuale, circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

Modalità di informazione delle quote associative sindacali

L’art. 1, Decreto Ministeriale 18 Febbraio 2020, n. 31, fa riferimento alla modalità telematica di esposizione delle quote associative sindacali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di informazione posto a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici. Tale modalità deve essere adottata sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione sia in quella di erogazione della pensione medesima e nello specifico:

Inoltre, con la circolare n. 85, l’INPS chiarisce che nel caso di presentazione di delega sindacale contestuale alla domanda di pensione, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene rappresentata nel provvedimento di liquidazione della stessa. E’ opportuno sottolineare che la domanda di pensione all’Inps può essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dal cittadino in possesso delle apposite credenziali (PIN, SPID, CNS, Carta di Identità Elettronica 3.0) o tramite gli Enti di Patronato.

Nella circostanza in cui la delega venga trasmessa direttamente per via telematica dall’organizzazione sindacale per essere applicata su una pensione vigente, il relativo percettore dovrà essere informato a mezzo e-mail inviata automaticamente alla casella di posta elettronica, associata al suo PIN, registrata nella sezione anagrafica del data base. Con tale invio il pensionato viene anche informato della facoltà di consultare sul sito www.inps.it la procedura "Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici" al fine di visualizzare il modulo presentato e l'esito dell'operazione. Infine, a prescindere dal momento in cui la delega sindacale viene acquisita, il pensionato viene regolarmente informato della presenza della trattenuta associativa sindacale attraverso:

Prestazioni pensionistiche liquidate, attivazione o variazione di trattenuta sindacale

L’art. 2, Decreto Ministeriale 18 Febbraio 2020, n. 31, prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’obbligo a carico degli enti erogatori di rendere disponibile una comunicazione di dettaglio, dalla quale risultino la denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione e la decorrenza della trattenuta sindacale con il relativo importo.

Inoltre, l’art. 3 stabilisce che le comunicazioni sono inviate:

Revoca della trattenuta sindacale

Il pensionato può comunicare all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni sindacali. La comunicazione diretta della revoca può essere effettuata dal pensionato tramite il servizio on-line INPS o, in alternativa, con la presentazione della revoca alla competente Struttura territoriale con accesso in sede o mediante invio, con posta ordinaria o raccomandata AR, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità.

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