Trattato di Lisbona: modifica di organizzazione e competenza per la Corte di giustizia
Pubblicato il 07 dicembre 2009
Con l'entrata in vigore - il 1° dicembre 2009 - del Trattato di Lisbona vengono modificate l'organizzazione e la competenza dell'organo di giurisdizione europeo, la Corte di giustizia dell’Unione europea.
In primo luogo, si ha l'accorpamento di tutto il sistema giurisdizionale sotto la denominazione “Corte di giustizia dell’Unione europea”, che viene così composto da tre organi: la Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica.
Con le nuove norme, le modifiche dello Statuto della Corte rientrano nella nozione di “progetto di atto legislativo” dovendo, pertanto, essere sottoposte alla procedura legislativa ordinaria. La regola dell'unanimità rimane per lo statuto dei giudici, degli avvocati generali, per il regime linguistico.
I membri della Corte sono nominati di comune accordo dagli Stati membri previa consultazione di un comitato che deve valutare l’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni che dovranno ricoprire. Il ruolo di giudice viene assunto per sei anni. Per quel che concerne le competenze della Corte di giustizia, il Trattato prevede una competenza pregiudiziale generale nel settore dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Con riferimento alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la competenza della Corte in via pregiudiziale diventa obbligatoria e non più subordinata alla dichiarazione di ciascuno Stato membro che riconosce tale competenza e che precisa i giudici nazionali che possono adirla. Inoltre, la Corte può essere instata da tutti i giudici nazionali per quanto riguarda i visti, l’asilo, l’immigrazione e le altre politiche connesse alla circolazione delle persone.
Il procedimento pregiudiziale viene esteso agli atti adottati dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea incorporati nel diritto dell'Unione. Prevista la pronuncia della Corte, in caso di richiesta di uno Stato membro, anche sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio se vi è un evidente rischio di violazione grave dei valori fondamentali.
Il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica costituiscono gli altri organi che compongono la Corte; il primo è competente in materia di ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione europea e contro il Consiglio oppure proposti da singoli per ottenere un risarcimento per danni provocati da un'istituzione europea. Il Tribunale della funzione pubblica si occupa, invece, del contenzioso nell'ambito del pubblico impiego dell'Unione europea.