Turismo e ristorazione. Trattamento integrativo speciale fino al 30 giugno 2024

Pubblicato il 21 giugno 2024

I lavoratori del settore turismo e ristorazione che svolgono prestazioni di lavoro notturno e straordinario, tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, possono beneficiare di un trattamento integrativo speciale.

In particolare, la suddetta misura di detassazione è stata prevista dall’articolo 1, commi dal 21 al 25, legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

La misura riconferma quanto già previsto dall’articolo 39-bis, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 settembre 2023, ampliando la platea di applicazione.

Trattamento integrativo speciale: come e quando erogarlo 

Come si calcola e quando deve essere erogato il bonus?

Il beneficio è calcolato nella misura del 15% sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno reso nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024.

Il datore di lavoro può erogare il trattamento integrativo speciale corrente e/o arretrato a partire dalla prima retribuzione utile, anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno.

Trattamento integrativo speciale: per quali settori

Rientrano nell'ambito di applicazione anche i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed i lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

In particolare, il trattamento integrativo speciale si applica ai lavoratori:

Trattamento integrativo speciale: per quali condizioni di reddito

La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.

Relativamente al requisito reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

NOTA BENE: Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Modalità di richiesta del beneficio

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

Le somme erogate al lavoratore in busta paga saranno indicate nella Certificazione Unica 2025.

Inoltre, Il credito maturato dal datore di lavoro verrà recuperato attraverso la compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo specifico “1702”.

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