Trattamento integrativo ai dipendenti: recupero in compensazione

Pubblicato il 03 febbraio 2025

I datori di lavoro hanno la possibilità di ottenere, tramite compensazione, il credito originato dall'assegnazione del bonus ai loro dipendenti con un reddito totale non oltre i 20.000 euro, come stabilito dall'art. 1, comma 4, L. n. 207/2024 (legge finanziaria 2025).

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9 del 31 gennaio 2025, introduce i codici tributo per permettere ai datori di lavoro (agendo come sostituti d'imposta) di recuperare il credito ottenuto dall'inclusione del bonus nella retribuzione dei dipendenti, così come il possibile trasferimento della somma concessa ma successivamente riscossa dal dipendente stesso.

Trattamento integrativo ai dipendenti

La norma stabilisce che i sostituti d’imposta riconoscano ai lavoratori con redditi fino a 20mila euro, una somma di importo variabile tra il 4,8% e il 7,1% del reddito, da corrispondere mensilmente direttamente in busta paga.

Le aziende possono riottenere il credito generato dall'attribuzione di un importo aggiuntivo (o bonus) ai lavoratori tramite la compensazione.

Codici tributo per F24

Con la risoluzione n. 9/2025 vengono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:

Durante la compilazione del modello F24, il codice fiscale "1704" si inserisce nella sezione "Erario", accanto agli importi elencati nella colonna "importi a credito compensati", oppure, quando il sostituto d’imposta deve effettuare il versamento dell'importo precedentemente dato e successivamente ritirato dal dipendente, nella colonna "importi a debito versati".

Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" si specificano, rispettivamente, il mese e l'anno di erogazione o recupero dell'importo, nei formati "00MM" e "AAAA".

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

Durante la compilazione del modello F24 EP, il codice fiscale "175E" si trova nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza degli importi indicati nel campo "importi a credito compensati", o nel caso di necessità di versamento dell'importo già fornito e poi riscosso dal dipendente, nella colonna "importi a debito versati".

Nei campi "riferimento A" e "riferimento B" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno di erogazione o recupero dell'importo, nei formati "00MM" e "AAAA".

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