Con circolare n. 36 del 21 febbraio 2017 l’INPS ha comunicato gli importi massimi relativi all’anno 2017:
dei trattamenti di integrazione salariale;
dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito;
dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo;
dell’indennità di disoccupazione NASpI;
dell’indennità di disoccupazione agricola;
dell’assegno per le attività socialmente utili.
A seguito dell’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, delle norme che disciplinano la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità, i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
Per quanto sopra le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.
Conclude la circolare n. 36/2017 sottolineando che, poiché è stato abrogato anche il trattamento speciale per l’edilizia ex articolo 11, comma 2 della Legge n. 223/1991 con decorrenza 1 gennaio 2017, le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.
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