Avviata dal Ministero del lavoro la procedura per l’acquisizione dei dati necessari per l’emanazione del provvedimento con cui, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007, provvederà a ripartire le risorse finanziare da destinare alla copertura degli oneri anticipati dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia per l’anno 2023.
Lo rende noto lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Comunicato del 23 febbraio 2024: vediamo di che si tratta.
L’articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004 prevede che dal 1 gennaio 2005 i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto sono corrisposti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.
I trattamenti economici di malattia aggiuntivi o comunque diversi da quelli erogati dall’Inps ai lavoratori del settore industria sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro definite dalla contrattazione collettiva.
Successivamente, l’art. 1 comma 273 della legge n. 266/2005 ha stabilito che i maggiori oneri derivanti da detta contrattazione sono rimborsati utilizzando le somme residuali degli importi destinati al rinnovo del contratto collettivo del settore del trasporto pubblico locale.
La concreta quantificazione e ripartizione di tali risorse è demandata ad apposito decreto ministeriale.
Le aziende aventi titolo al rimborso devono inoltrare al Ministero la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e la Tabella Oneri.
Tale documentazione, compilata, sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, va trasmessa via PEC entro il 31 marzo 2024 a pena di decadenza all’indirizzo: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it.
Le due dichiarazioni sostitutive, riportate negli allegati 1 e 2 del Comunicato del 23 febbraio 2024, devono essere compilate in ogni parte in modo chiaro e leggibile.
Per quanto riguarda la Tabella Oneri riportata nell’allegato 3, viene chiarito che in mancanza di firma digitale la compilazione deve avvenire comunque in formato elettronico, non essendo accettata la compilazione a mano, e che nella stessa vanno inseriti i seguenti dati:
NOTA BENE: Per l’individuazione del periodo di carenza si fa riferimento alla disciplina Inps anche nel caso di personale impiegatizio
Le aziende escluse a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto possono formulare osservazioni e presentare eventuale documentazione integrativa ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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