Trasporto pubblico Assegno ordinario

Pubblicato il 18 gennaio 2017

Il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito presso l’INPS, garantisce la prestazione di assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Il pagamento ai dipendenti aventi diritto è effettuato dal datore di lavoro ed è rimborsato dall’INPS al datore di lavoro stesso o da questo conguagliato con i contributi dovuti.

Con messaggio n. 209 del 17 gennaio 2017, l’INPS ha stabilito che, in attesa delle istruzioni UniEmens, necessarie per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà, in fase di prima applicazione, esclusivamente con il pagamento diretto.

Le aziende dovranno inoltrare domanda alla sede territorialmente competente, per consentire l’istruttoria ed il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore e trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, il mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.

L’invio dei modelli SR41, raggruppati in files aziendali, dovrà avvenire con periodicità mensile.

Contributo addizionale

Chiarisce il messaggio che, poiché è a carico del datore di lavoro il contributo addizionale pari all’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni, le richieste ed il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni.

Le modalità applicative saranno comunicate successivamente.

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