Il Legislatore ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e per un periodo di tre anni, i datori di lavoro privati possano chiedere l’esonero, nella misura dell’80%, dell’ammontare dei contributi previdenziali dovuti - con esclusione dei premi e contributi INAIL - per i conducenti che prestino/abbiano prestato, per almeno 100 giorni, attività di trasporto internazionale.
I conducenti devono esercitare la propria attività con veicoli cui si applica il Regolamento CE n. 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale.
Con circolare n. 167 del 10 novembre 2017, l’INPS ha fornito le indicazioni amministrative e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali, soffermandosi su:
Chiarisce l’INPS che possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano.
Il beneficio in questione è, infatti, destinato non solo alle imprese di trasporto per conto terzi ma anche alle imprese che svolgono trasporti in conto proprio, così come alle aziende che svolgono attività di trasporto di persone e, più in generale, a tutte le imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.
I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare una richiesta attraverso la procedura telematica “TRAS.INT.”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
La circolare INPS evidenzia che, a seguito dell’invio dell’istanza e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’Istituto - effettuate le opportune verifiche - darà un riscontro positivo alla richiesta, autorizzando il datore di lavoro alla fruizione dell’esonero, mediante conguaglio operato sulle denunce contributive, che potrà essere fruito a partire dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al periodo di paga di novembre 2018, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
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