Trasporto aereo, gestione dei pagamenti Cigs

Pubblicato il 24 maggio 2022

Con la circolare 24 maggio 2022, n. 61, l’Istituto Previdenziale comunica le novità riguardanti il nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale.

Il nuovo processo ha l’obiettivo di semplificare l’attuale attività istruttoria e la gestione dei pagamenti.

Tra le principali novità si analizzano:

Ai fini del calcolo della prestazione integrativa si prevede che la retribuzione lorda di riferimento sia data dalla media delle:

Tutti i periodi in cui non è avvenuta la prestazione (malattia, maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) non dovranno essere computati ai fini del calcolo della retribuzione media.

A partire dalla mensilità di competenza giugno 2022 - tramite il flusso Uniemens - l’azienda dovrà comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, da calcolare in rapporto al numero di ore (o di giornate, per i marittimi) effettivamente svolte e neutralizzando le ore o giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento.

L’azienda dovrà, altresì, indicare mensilmente il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL applicato.

Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

Tutte le aziende contraddistinte dal codice di autorizzazione “4P” ovvero “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, dovranno valorizzare all’interno di <Denuncia Individuale>, < Dati Retributivi >, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi (senza valenza contributiva):

Domanda di accesso alla prestazione integrativa

Con il messaggio 30 marzo 2021, n. 1336, si comunicava che il periodo di riferimento da considerare per il calcolo della prestazione integrativa è rappresentato dai dodici mesi antecedenti la data della domanda.

Le prestazioni integrative ricadenti nell’ambito di applicazione del citato messaggio n. 1336/2021 dovranno essere presentate con le consuete modalità.

Si rammenta che il periodo dei dodici mesi antecedenti alla domanda deve ricadere - anche soltanto parzialmente - nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza). In tal senso, per i periodi a partire dal 1° gennaio 2022, l’integrazione alla CIGS non potrà essere più corrisposta dal Fondo.

Verranno comunicati successivamente i termini e le modalità di presentazione delle domande con decorrenza dal 1° aprile 2023, non rientranti nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021.

Pagamento

L’erogazione del pagamento avverrà dopo una serie di controlli da parte della Filiale Metropolitana di Roma Eur. In caso di esito positivo, l’Inps mensilmente provvederà alla liquidazione della prestazione.

La misura del trattamento sarà determinata dall’Istituto tramite l’incrocio dei dati disponibili negli archivi Uniemens; pertanto decade l’obbligo della trasmissione dei file mensili contenenti le informazioni utili per il pagamento.

Il nuovo processo di pagamento sarà valido per tutte le istanze presentate a partire dal 1° giugno 2022, per gli eventi decorrenti dalla stessa data.

Diversamente, per le domande relative ai periodi a cavallo del 1° giugno 2022 permangono le attuali modalità di trasmissione dei dati di pagamento, ovvero l’obbligo aziendale di invio dei file mensili.

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