Trasporti Modulo di controllo delle assenze

Pubblicato il 15 settembre 2016

Il D.Lgs. n. 144/2008, ha introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo.

Quindi l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, va documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, stampabile.

Il modulo in questione, va esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo e va conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

L’art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014, ha previsto che gli Stati membri non possono imporre ai predetti conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

Stante quanto sopra, il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 30G/A/5933/15/111/20/3 dell’1 settembre 2016, ha ricordato che la Commissione Europea, sulla base della Commission Clarification n. 7 adottata in materia, ha chiarito che la redazione del modulo di controllo in questione non è più obbligatoria dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del Reg. UE n. 165/2014 ed ha invitato gli Stati membri ad accettarlo per giustificare le assenze nello stesso in indicate.

In conclusione la circolare – inviata al Ministero del Lavoro per opportuna conoscenza - ribadisce l’inapplicabilità delle sanzioni già previste dall’art. 9, commi 4 e 5. del D.Lgs. n. 144/2008, fermo restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni.

Ad ogni buon conto si ricorda che la legge prevede, per il conducente che non ha con sé, ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di controllo delle assenze, e per l'impresa che non lo conservi per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce, una sanzione amministrativa che va da € 143,00 a € 570,00 che non è, quindi, più applicabile

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy