Trasmissione dei dati Iva entro la fine di febbraio
Pubblicato il 13 febbraio 2013
Si avvicina l'appuntamento per i contribuenti Iva con la comunicazione
annuale dei dati relativa al 2012. Entro il 28 febbraio va effettuato,
obbligatoriamente in via telematica, l'invio del modello di
comunicazione, utilizzando quello approvato nel 2011, mentre le
istruzioni hanno subito un rifacimento con provvedimento del
15 gennaio2013.
Oggetto di comunicazione sono le risultanze delle liquidazioni
periodiche ovvero le risultanze annuali per coloro che non sono toccati
da quelle periodiche, utili a determinare l’Iva dovuta o a credito,
senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di
conguaglio.
Le istruzioni al modello aggiungono che non devono essere indicati:
- le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA
concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.
Tali dati dovranno, invece, entrare nella dichiarazione annuale Iva
dove si procede, a differenza che nella comunicazione annuale in
discorso, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta.
Tenuti all'adempimento sono tutti i titolari di partita Iva, anche se
nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, oppure non sono
tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.
Sono esclusi:
- i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva, in forma
autonoma, entro il mese di febbraio;
- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono
esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si
riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a
25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- le persone che nel 2012 hanno fruito del regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi
minimi").
La comunicazione può essere presentata per via telematica:
a) direttamente dal contribuente – utilizzando il servizio telematico
Entrate o Fisconline;
b) tramite intermediari abilitati.
L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati
incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da 258 a 2.065 euro. Poichè tale atto, dopo la
presentazione, non è più rettificabile, la correzione dei dati avverrà
nella dichiarazione annuale IVA.
Le società che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo
nell'anno di riferimento della comunicazione, sono tenute a presentare
ognuno un autonomo modello contenente i propri dati.
I contribuenti con contabilità separate devono
presentare un solo modello di comunicazione riepilogativo di tutte le
attività gestite con contabilità separate. Se tra le attività
esercitate ne figura qualcuna per la quale vige l’esonero dalla
presentazione della dichiarazione annuale IVA e, quindi, della
comunicazione, i relativi dati non devono essere compresi nella
comunicazione che contiene i dati riferiti alle altre attività, per le
quali è previsto l’obbligo dichiarativo.