Trasformazione imposte anticipate in crediti per le banche. Regole dal Fisco
Pubblicato il 21 ottobre 2014
Una banca attiva dal 2006, che a partire dal 1° ottobre 2013 è stata posta in liquidazione si è rivolta all’Agenzia delle Entrare per sapere come
trattare fiscalmente le imposte anticipate in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
compreso dall’inizio dell’esercizio all’inizio della liquidazione (1° gennaio 2013 – 30 settembre 2013), nel quale ha continuato ad operare regolarmente usufruendo del regime di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del Dl
255/2010. Da tener conto che, in data 29 settembre 2013, lo stesso istituto aveva venduto ad altro soggetto il ramo bancario e contemporaneamente erano stati ceduti integralmente in via definitiva anche i crediti vantati dalla società verso la clientela.
L’Agenzia delle Entrare risponde con la
risoluzione n. 92 del 20 ottobre 2014, con la quale fornisce chiarimenti soprattutto in merito alle attività realizzate nel periodo ante-liquidazione.
Parere istante
Secondo la banca istante era possibile scomputare integralmente le perdite su crediti a seguito della cancellazione delle somme dal bilancio e, allo stesso tempo, trasformare liberamente in crediti d’imposta le Dta (imposte anticipate) relative alla svalutazione dei crediti rilevate fino al momento della cessione.
La tesi del Fisco
Di diverso parere, invece, l’Amministrazione finanziaria.
Nella risoluzione 92/E, è precisato quanto segue.
Il rendiconto sulla gestione, che viene predisposto dagli amministratori nell’ultimo periodo di gestione ante liquidazione, è assimilabile a tutti gli effetti ad un bilancio di esercizio infra-annuale, che ha valenza anche sul piano fiscale e, dunque, è valido ai fini della trasformazione delle Dta.
A tal fine, è necessario tener conto della quota di competenza delle svalutazioni pregresse espresse in diciottesimi. Ne consegue che le imposte anticipate iscritte correttamente nel rendiconto sulla gestione degli amministratori sono rilevanti ai fini del regime di trasformazione (tax credit) in caso di perdita di esercizio.
Inoltre, le Dta già iscritte e non trasformate prima dell'avvio della liquidazione potranno essere trasformate “
solo in sede di bilancio finale di liquidazione e di dichiarazione dei redditi definitiva”.
Infine, nel periodo considerato, per la banca risulta applicabile l’articolo 106 del Tuir (ante modifiche), che prevedeva alcune regole specifiche per la deduzione delle perdite su crediti: le quote di svalutazione non dedotte poiché eccedenti il limite dello 0,30% non rappresentano un credito del contribuente nei confronti dell'erario ma “
una posizione giuridica soggettiva” che darà luogo a corrispondenti variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Di qui la conclusione dell’Agenzia secondo cui la
corretta iscrizione nel rendiconto sulla gestione della Dta è condizione necessaria ma non sufficiente affinchè operi, nei loro riguardi, la trasformazione in crediti d’imposta. Perché ciò si verifichi è necessario che le
Dta siano iscritte a fronte di un componente negativo deducibile ai fini Ires in più periodi d’imposta.