A seguito di richieste di chiarimenti l’INPS, con messaggio n. 3058 del 31 luglio 2018, ha chiarito quanto segue.
La domanda di disoccupazione agricola, respinta per prevalenza di attività nel settore non agricolo, può essere trasformata in domanda di NASpI, esclusivamente su specifica richiesta dell’interessato, qualora sia stata presentata entro sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa.
In tal caso, l’interessato dovrà integrare la domanda di disoccupazione agricola, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di NASpI.
Sempre su richiesta dell’interessato, è possibile altresì trasformare la domanda di NASpI, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, qualora la domanda sia stata presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione.
In tal caso, l’interessato dovrà integrare la domanda di NASpI, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione agricola.
Specifica, infine, l’Istituto che le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a domande per le quali non sia, nel frattempo, intervenuta la decadenza dal diritto, potranno essere definiti in autotutela.
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