Trasferte, Fisco esigente

Pubblicato il 04 marzo 2009 La circolare n. 6/E di ieri, dell’agenzia delle Entrate, rilascia altre importanti delucidazioni sul nuovo regime di detrazione dell’Iva, introdotto dal Dl 112/08, ed entrato in vigore dal 1° settembre 2008. Il nuovo documento di prassi fa seguito alla precedente circolare n. 53/E/2008, con cui sono stati forniti i primi chiarimenti sulle modifiche normative apportate al regime fiscale delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande proprio dalla “manovra d’estate”. Il nuovo intervento dell’Agenzia è stato dettato dagli specifici quesiti posti sulle materie in questione. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha tenuto a precisare che l’Iva non detratta sugli acquisti di spese alberghiere e di ristoranti non può essere dedotta dal reddito. Per la detrazione dell’Imposta è poi necessario che vi sia il rilascio della fattura da parte del fornitore e che il documento sia registrato da parte del committente. Con un aggravio di costi amministrativi per le imprese, che in molti casi hanno preferito mantenere la vecchia procedura di rilascio di documenti non rilevanti ai fini Iva, registrati con le note spese dei dipendenti. In questo modo, l’Iva non detratta diviene un accessorio del costo ed è contabilizzata dall’impresa. La circolare n. 6/E esclude che questa imposta non detratta possa comunque essere dedotta dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, per cui il contribuente è obbligato a estrapolare dai valori contabili la quota corrispondente all’imposta sul valore aggiunto, la quale dovrà formare oggetto di recupero a tassazione nel modello Unico. Per quanto riguarda le trasferte di dipendenti e amministratori, il documento in oggetto specifica che solo le spese di vitto e alloggio fuori del territorio del Comune non subiscono la nuova deduzione limitata al 75%. Le spese per le mense aziendali, invece, sono deducibili pienamente.
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