Trasferte, contabilità difficile

Pubblicato il 05 marzo 2009 Continuano le precisazioni sulla corretta registrazione e imputazione in bilancio delle spese inerenti le trasferte aziendali da parte di dipendenti, dopo gli ulteriori chiarimenti rilasciati dall’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E/2009. A partire dal 1° settembre 2008, le aziende che hanno rinunciato alla detraibilità dell’Iva sulle prestazioni di alberghi e ristoranti hanno dovuto revisionare le procedure amministrative necessarie per la gestione delle trasferte dei dipendenti, amministratori e collaboratori. Condizione necessaria per esercitare il diritto alla detrazione è il rilascio della fattura intestata alla società, che deve essere registrata nel registro acquisti e in contabilità e che richiede l’apertura dell’anagrafica del fornitore. Il tutto non senza un aggravio di costi che, in presenza di importi limitati, ha indotto molti contribuenti a preferire il vecchio sistema basato sulle ricevute fiscali, le quali vengono allegate alle note spese del dipendente per il rimborso. In questo secondo caso la nota viene registrata in contabilità senza farla transitare nei registri Iva e senza aprire l’anagrafica del fornitore. Secondo un precedente orientamento (Assonomie circolare 55/2008), si riteneva che il contribuente potesse comunque dedurre il costo del servizio alberghiero e di ristorazione seguendo le regole dettate dal Tuir, comprendendovi l’Iva incorporata nel corrispettivo esposto nella ricevuta fiscale. Cioè la società deve ricostruire il valore dell’imposta incorporata nel costo della prestazione per renderlo indeducibile in sede di dichiarazione. L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E, è di diverso avviso ed esclude che l’Iva non detratta a seguito della mancata richiesta della fattura possa influenzare il reddito dell’impresa; allo stesso tempo, obbliga le imprese stesse ad una variazione in aumento nel modello Unico. Riguardo alle mense aziendali, lo stesso documento di prassi citato specifica che è escluso che la deduzione limitata al 75% per le somministrazioni di alimenti e bevande, in vigore dal 2009, si estenda ai servizi di mensa e a quelli assimilati.
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