A seguito di richiesta di chiarimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 11885 del 14 giugno 2016, ha precisato che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo.
Tale difformità si configura sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
Qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato - la voce trasferta - che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
In definitiva - conclude la nota ministeriale - il regime sanzionatorio di cui all'art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008, per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
sempre a patto che dall'infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.
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