Trasferimento illegittimo se si concentrano in un’unica sede i lavoratori di serie “B”

Pubblicato il 30 aprile 2014 Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2781 del 12 marzo 2014 ha riconosciuto discriminatorio, poiché non sorretto da alcuna plausibile ragione, il trasferimento, presso un’unica sede di un’azienda, di disabili e congiunti di disabili che fruivano di permessi ex lege n. 104/1992.

A seguito di tali trasferimenti, presso la sede in questione risultavano presenti dipendenti in condizioni di invalidità, handicap grave o assistenti di portatori di handicap in condizione di gravità, in una percentuale 4 volte maggiore rispetto alle altre sedi (43,75% a fronte dell’11% delle altre sedi).

Una tale scelta imprenditoriale, per il giudice, da un lato non rispetta i diritti dei disabili, familiari dei lavoratori, e dall’altra opera una specie di “ghettizzazione” tra lavoratori di serie “A” - intendendo tali quelli ad alta produttività - e lavoratori di serie “B”, ovvero quelli che per gravi problemi di salute personali o assenze in favore di familiari portatori di handicap hanno una minore resa.

Il Tribunale ha quindi provveduto ad annullare i trasferimenti ed ordinare il reintegro dei lavoratori nelle sedi di provenienza, con le precedenti mansioni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy